Professione

Commercialisti e crediti formativi, sulla violazione decide il Consiglio di disciplina

Il Pronto Ordini 172/2022 chiarisce la competenza sulla pronuncia di responsabilità disciplinare per l’inadempimento dell’obbligo

di Federico Gavioli

È il Consiglio di disciplina dell’Ordine territoriale che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità disciplinare inerente la violazione dell’obbligo formativo del commercialista. Il Cndcec, con il Pronto Ordini 172/2022, ha fornito i chiarimenti sulla verifica dei crediti maturati dal commercialista, nel triennio 2017/2019.

Il dubbio dell’Ordine territoriale

Alla base del chiarimento da parte del Cndcec c’è la richiesta di un ordine territoriale che si è posto il dubbio se, in relazione alla verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo all’articolo 19 del regolamento per la formazione professionale continua (Fpc), l’Ordine possa decidere discrezionalmente di non segnalare al Consiglio di disciplina i nominativi degli iscritti che nel triennio 2017-2019 abbiano conseguito 90 crediti formativi professionali (cfp) senza aver maturato almeno 9 cfp, cosiddetti obbligatori.

Le sanzioni applicabili

Il regolamento sulla Fpc, prevede che per l’assolvimento dell’obbligo formativo di formazione, l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali; almeno 9 crediti devono essere acquisti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. Stesso discorso vale per l’iscritto all’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o che compia il 65° anno di età in data compresa nel triennio in corso per l’assolvimento dell’obbligo di formazione; in tale ipotesi però l’iscritto è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo solo 30 crediti.

Il regolamento recante «Codice delle sanzioni disciplinari» dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in vigore dal 1 gennaio 2017, all’articolo 15, comma 1, prevede le sanzioni per la violazione dell’obbligo di Fpc che comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari :

• assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi;

• conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a due mesi;

• conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1 mese;

• conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura.

Va ricordato che con l’informativa 60 del 3 agosto 2018, il Cndcec ha chiarito che il riferimento all’applicabilità della sanzione accessoria prevista per i soggetti che non adempiono all’obbligo formativo stabilito nell’articolo 15, comma 9, del regolamento che dispone l’esclusione dei commercialisti ed esperti contabili non in regola con i crediti formativi dagli elenchi previsti da specifiche normative, sia da ritenersi implicitamente abrogata.

La responsabilità disciplinare

Il Cndcec, con il Pronto Ordini 172/2022, ricorda che la verifica dell’adempimento della Fpc è compito del Consiglio dell’Ordine territoriale che provvede anche a comunicare al Consiglio di disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l’obbligo formativo. Il Consiglio dell’Ordine, infatti, è chiamato a elaborare i dati relativi al numero dei crediti formativi acquisiti nel triennio da ciascun iscritto e a trasmettere al Consiglio di disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l’obbligo formativo triennale.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ricorda che ogni valutazione in merito alla responsabilità disciplinare per la violazione dell’obbligo formativo è di competenza del Consiglio di disciplina.

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