Imposte

Rivalutazioni, la sostitutiva non supera il valore del bene

La risposta a interpello 230/2022: con un disallineamento l’adeguamento si sdoppia con effetti solo civilistici. Il limite massimo del valore di mercato acquista efficacia anche per il costo fiscale

di Luca Gaiani

In presenza di beni con costo fiscale superiore al contabile, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione si applica al netto del disallineamento, considerando una parte della rivalutazione stessa come solamente civilistica. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella la risposta 230/2022, che chiarisce che, in questo modo, si evita che fiscalmente si ecceda il limite del valore effettivo del bene.

Con la risposta 230, le Entrate affrontano il caso di una società che, nel bilancio 2020, ha proceduto a rivalutare beni immobili aventi un valore fiscale superiore al netto contabile per effetto di una precedente rivalutazione che aveva comportato, nei primi anni, lo stanziamento di ammortamenti non deducibili. La società ha operato la rivalutazione – anche fiscale - fino a tutto il valore di mercato del bene e si trova a mantenere un disallineamento identico a quello ante adeguamento.

L’interpello riguarda appunto la possibilità, pagando l’imposta sostitutiva su tutta la rivalutazione, di usufruire di un valore fiscale che eccede di fatto quello di mercato.

Per comprendere meglio il caso, formuliamo un semplice esempio numerico: valore contabile netto ante rivalutazione 1.000; valore fiscale 1.100 (ammortamenti non dedotti e da riversare in anni successivi pari a 100); valore di mercato 1.500; rivalutazione operata 500; valore rivalutato: 1.500 (civile) e 1.600 (fiscale).

L’interpello richiama al riguardo la circolare 57/E/2001 che aveva previsto il pagamento della sostitutiva su tutta la rivalutazione (500), senza cioè escludere il disallineamento (100).

La risposta 230 afferma invece che, nel particolare caso in esame, in cui la rivalutazione contabile viene effettuata fino al valore massimo di perizia, le istruzioni della circolare 57/E non sono valide in quanto, laddove applicate, finirebbero per portare il valore fiscale (1.600) oltre il valore di mercato (1.500), in violazione del limite indicato dall’articolo 11, comma 2, della legge 343/2000.

L’importo massimo iscrivibile a seguito della rivalutazione, secondo quanto previsto da tale norma, afferma infatti la risposta, ha valenza non solo civilistica (nel caso, questo limite sarebbe rispettato poiché in bilancio il bene arriva a 1.500), ma anche fiscale. Pagando dunque l’imposta sostitutiva su tutto l’importo (500), una parte della rivalutazione (100) non potrebbe avere riconoscimento in quanto superiore al valore massimo.

Occorre pertanto, conclude la risposta 230/2022, assoggettare a sostitutiva la rivalutazione ridotta del disallineamento (500-100=400), considerando la parte eccedente quale rivalutazione solo civilistica tale da riallineare bilancio e fiscale. Nell’esempio rivalutazione civilistica 500 (da 1.000 a 1.500) e rivalutazione fiscale 400 (da 1.100 a 1.500).

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