Professione

Sul market abuse limiti al doppio binario

di Giovanni Negri

Resta la norma sul ne bis in idem, ma sparisce il riferimento al ragguaglio tra sanzioni pecuniarie e pene detentive. Possibilità per la Consob di applicare cumulativamente sanzioni pecuniarie, misure alternative e confisca. Sono le modifiche più significative introdotte nella versione finale del decreto legislativo che adegua la disciplina italiana al Regolamento Ue n. 596 del 2014 in materia di abusi di mercato, approvata ieri sera definitivamente dal Consiglio dei ministri.

Tra le misure più sensibili, la norma che modifica il Tuf (all’articolo 187 terdecies, commi 1 e 2) sulla questione del doppio binario penale/amministrativo per la repressione delle medesime condotte di market abuse. Un doppio binario censurato sotto molti aspetti dalle sentenze della Corte di giustizia europea del 20 marzo. La soluzione messa in campo dal decreto prevede la necessità che l’autorità giudiziaria o la Consob, nella determinazione delle sanzioni di loro competenza, tengano conto delle misure punitive già decise. Cosa abbastanza semplice da stabilire nel caso di sanzioni di natura pecuniaria, ma più complicata quando si dovrà trattare del ragguaglio tra pene detentive e misure amministrative.

Sul punto, il rifeiemento d’obbligo è l’articolo 135 del Codice penale, con l’equivalenza tra un giorno di detenzione e 250 euro. Riferimento inserito nel testo del decreto fino a ieri sera, ma poi stralciato in aderenza a quanto sollecitato dalle commissioni parlamentari e in attesa di una riflessione più approfondita, davanti alle quali peraltro la stessa Consob, con l’audizione del commissario Giuseppe Maria Berruti, aveva espresso fortissime perplessità, prefigurando una possibile amnistia per effetto dell’applicazione della norma sul ne bis in idem.

Venendo all’area del penalmente rilevante, lo schema di decreto interviene sulla fattispecie della manipolazione del mercato, allargando la misura della contravvenzione oltre che alle condotte che hanno per oggetto strumenti finanziari negoziati su Mtf, anche alle condotte relative a strumenti finanziari negoziati, come prevede Mifid , su Otf, derivati e quote di emissioni. Ma in maniera esplicita rientreranno nel penale anche le condotte di manipolazione del benchmark.

L’intervento sul versante amministrativo dell’abuso di informazioni privilegiate fa aumentare il massimo della misura pecuniaria che può essere inflitta facendola salire da 3 a 5 milioni. La decisione di non intervenire sul minimo deve essere letta in parallelo alla conservazione dell’effetto moltiplicatore che ammette un incremento fino al triplo o fino al maggior importo di 10 volte non solo del profitto conseguito ma anche delle perdite evitate nel caso di inadeguatezza delle sanzioni applicate nel massimo. Ipotesi che potrà scattare adesso non solo a causa delle qualità del colpevole, ma anche della gravità della violazione e del suo impatto sistemico .

Per quanto riguarda la Confisca, questa potrà prevedere il prodotto oppure il profitto dell’illecito, ma non i beni utilizzati per commettere la violazione.

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