Niente ritenuta sull’aiuto Covid dal Comune
La risposta a interpello 629: sovvenzione una tantum non imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
Non è imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la sovvenzione una tantum erogata dal Comune a specifiche attività economiche che siano state oggetto di chiusura o sospensione dell’attività per effetto dei decreti Covid. Lo ricorda l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 629/2021, nella quale si conferma che, in casi simili, non deve essere operata sull’importo erogato la ritenuta 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, Dpr 600/73 per i contributi alle imprese non destinati all’acquisto di beni strumentali. Laddove la norma istitutiva non preveda espressamente la detassazione della misura di aiuto, a norma dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 sono detassati, anche ai fini Irap, tutti «i contributi e le indennità di qualsiasi natura», da chiunque erogati, se:
a) erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
b) diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza;
c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.