Contabilità

Sui fondi del 5 per mille rendiconto e relazione entro 12 mesi

Gli obblighi definiti nel decreto direttoriale 488del 22 settembre 2021

di Maurizio Postal, Matteo Pozzoli e Gabriele Sepio

Sul fronte del 5 per mille, particolare attenzione dovrà essere posta agli obblighi di rendicontazione. Con il decreto direttoriale 488 del 22 settembre scorso, infatti, vengono forniti importanti chiarimenti riguardo le modalità di redazione del rendiconto e della relazione illustrativa.

Si tratta di documenti obbligatori e che dovranno essere redatti, indipendentemente dall’importo, entro 12 mesi dalla data di percezione. In dettaglio, per la predisposizione del rendiconto gli enti del volontario (Onlus, Odv e Aps) potranno servirsi del format messo a disposizione dal ministero del Lavoro e suddiviso in tre sezioni. La prima, la «scheda anagrafica e informazioni generali», dovrà contenere le informazioni relative all’ente (codice fiscale, denominazione, sede legale, posta elettronica). La seconda , invece, riguarderà il rendiconto delle spese sostenute riconducibili a 5 macro voci (risorse umane, spese di funzionamento, spese per acquisto beni e servizi, spese per l’attività di interesse generale, accantonamento) mentre la terza, l’«elenco giustificativi di spesa», dovrà contenere tutti i giustificativi a supporto degli importi che sono stati inseriti. Importante la seconda sezione. Nello specifico le spese riportate dovranno essere pertinenti alle attività statutarie svolte dall’ente nonché effettive, comprovabili, tracciabili, contabilizzate e legittime.

Quindi nel rendiconto non potranno essere esposte le uscite effettuate a titolo di investimento, le somme in pagamento per multe e sanzioni o quelle sostenute dopo la cessazione dell’attività. Per quanto concerne, invece, la voce “risorse umane” questa potrà accogliere i costi relativi al personale, i compensi/indennità erogati ai titolari di cariche sociali nonché le spese per viaggi a finalità istituzionale. Nella macrovoce «spese per l’attività di interesse generale» saranno, invece, ammesse quelle relative all’acquisito di beni o servizi strumentali, erogazioni a proprie articolazioni, enti terzi, persone fisiche. Il soggetto beneficiario, il cui statuto lo preveda, potrà, trasferire in tutto o in parte il contributo percepito indicando l’importo erogato. Discorso diverso per le liberalità a favore di enti terzi e persone fisiche. Nel primo caso il beneficiario potrà riportare l’importo del contributo del 5 per mille trasferito per la realizzazione di specifici progetti che rientrino nell’ambito delle proprie attività di interesse generale, le cui somme dovranno essere interamente tracciabili attraverso strumenti bancari o postali.

Quanto infine alla relazione illustrativa, questa dovrà essere strutturata in forma discorsiva e dovrà contenere una parte (massimo una pagina) in grado di fornire una presentazione dell’ente e delle sue finalità ed un’altra in cui dar conto delle attività concretamente svolte con l’utilizzo delle somme ricevute a titolo di 5 per mille.

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