Come fare perAdempimenti

Corrispettivi telematici, il nuovo tracciato 7.0 per la memorizzazione dei dati

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° gennaio 2022

  • Cosa scade Memorizzazione dati dei corrispettivi giornalieri con il nuovo tracciato Xml

  • Per chi Commercianti al minuto obbligati alla memorizzazione e trasmissione

  • Come adempiere Adeguando i RT e i Server-RT

1In sintesi

Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l’agenzia delle Entrate ha fornito fondamentali indicazioni circa la gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0. in sostituzione del precedente, che non permetteva ventilazione, gestione acconti, ticket e buoni.

Il nuovo tracciato permette una più puntuale ricostruzione delle operazioni, assicurando una più corretta e completa elaborabilità dei dati, quali la suddivisione dei corrispettivi per aliquota Iva e per Natura delle operazioni, l’indicazione della eventuale applicazione del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi, la gestione dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei valori di resi ed annulli.

Al riguardo, una delle risposte rese evidenzia proprio come l’utilizzo del precedente tracciato non comporterà l’applicazione della sanzione, di 100 euro per ciascuna trasmissione, solamente quando relativo alla documentazione di operazioni realizzate sino al 31 dicembre 2021, e per le quali non siano scaduti i 12 giorni normativamente previsti per il tempestivo invio.

Più in generale la consulenza giuridica fornisce innumerevoli ed articolate risposte relativamente al corretto utilizzo dei codici natura a fronte di operazioni escluse, non soggette, non imponibili o esenti oltre che quanto alla ventilazione dei corrispettivi, all’utilizzo di buoni monouso o multiuso, agli sconti a pagare e al censimento dei registratori telematici stessi.

Con la finalità, infatti, di chiarire le modalità di gestione più corrette di tali registrazioni, la consulenza giuridica citata offre anche ulteriori spunti e chiarimenti, occupandosi ad esempio degli acquisti da commercio elettronico indiretto e riconoscendo il diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini se l’esercente certifica le vendite con rilascio di un documento commerciale.

Oppure ancora viene precisato che, in caso di server-RT guasto, la memorizzazione nei singoli punti cassa è alternativa al registro delle emergenze e comunque sufficiente a escludere l’applicazione di sanzioni anche laddove i dati non vengano inviati al fisco.Soprattutto quest’ultima indicazione rappresenta una soluzione che, seppure rispettosa del dettato normativo, permette di risolvere quelle situazioni in cui solamente a chiusura giornaliera dell’esercizio (il caso tipico è quello delle catene della Gdo – grande distribuzione organizzata) ci si rende conto che il server, sul quale dovrebbero essere stati memorizzati i dati delle vendite certificati dalle singole casse, non è in grado di trasmettere.

2Le operazioni non soggette

Le Entrate hanno analizzato molteplici situazioni. Il primo caso ha riguardato la corretta gestione dell’imposta di soggiorno.

Al riguardo, il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell’imposta, non ha assunto la veste di soggetto passivo della imposta di soggiorno disciplinata dall’articolo 4 del Dlgs 23/2011 dovuta unitamente al corrispettivo per le prestazioni alberghiere.

Il quesito sottoposto alle Entrate riguardava la classificazione del relativo importo, e cioè se lo stesso dovesse qualificarsi come “cessione di denaro” da valorizzare con il codice “N2”, oppure tra le “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate” di cui all’articolo 15, comma 1, n. 3) del Dpr 633/1972, da valorizzare con il codice “N1”.

La posizione del fisco è chiara al riguardo: partendo dal presupposto che tale imposta resta in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa, nel rilasciare un documento commerciale per la certificazione fiscale di tale imposta, risulta applicabile l’articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr 633/1972 e, pertanto, andrà utilizzato il codice natura (N1).

Altra analisi ha interessato le operazioni legate alle cessioni gratuite di beni sia quando la loro produzione o commercio non rientri nell’attività propria dell’impresa e non siano di costo unitario superiore a 50 euro, sia quando per i beni ceduti gratuitamente non sia stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto o dell’importazione.

Anche queste tipologie di operazioni, con estensione anche ai professionisti (come da circolare 20 del 30 aprile 1980), andranno esposte nei documenti commerciali emessi con utilizzo del codice natura N2.

Analogo utilizzo del codice N2 per le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (art. 2, comma 3, lett. d) del Dpr 633/1972): in via generale, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva, salvo la deroga alla regola dell’imponibilità per le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.

Devono a tal fine sussistere congiuntamente tre condizioni, e cioè che si tratti di campioni gratuiti, che gli stessi siano appositamente contrassegnati e, infine, che siano di modico valore.

Quanto invece alle cessioni di buoni corrispettivo “multiuso”, la loro circolazione in un momento anteriore alla cessione del bene o alla prestazione di servizio cui danno diritto non è soggetta ad Iva e rientra tra le operazioni identificabili con natura N2.

Stesso codice natura per le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari (articolo 2, comma 3, lett. i) del Dpr 633/1972), le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al Dpr 430/2001, ad esclusione dell’eventuale “contributo di spesa” imponibile richiesto all’acquirente, le operazioni (cessioni e/o prestazioni) soggette al regime Iva c.d. “monofase” di cui all’articolo 74, comma 1, del Dpr 633/1972 (es.: tabacchi, giornali, libri, ecc.) nonché le cessioni e/o prestazioni effettuate dai soggetti che operano nel regime Iva c.d. “forfetario agevolato” di cui all’articolo 1, comma 58, della Legge 190/2014.

3Le operazioni non imponibili

È stato chiesto all’agenzia delle Entrate se il codice natura N3, che riguarda le operazioni non imponibili, dovesse essere utilizzato nei documenti commerciali emessi per le operazioni effettuate in base a trattati e accordi internazionali (cessioni a diplomatici e funzionari Ue, Nato, ecc. - articolo 72 del Dpr 633/1972), nonché per le cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della Ue - articolo 38 quater del Dpr n. 633/1972.

La risposta, alquanto articolata, chiarisce per entrambe le tipologie di operazioni, e sulla base della ricostruzione del quadro normativo, l’utilizzo del codice natura N3.

Infatti, l’articolo 72 del decreto Iva equipara alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del medesimo decreto, anche quelle effettuate nei confronti di organismi internazionali (Onu, Nato, Unione europea, ecc.).

Quanto invece alle operazioni tax free shopping, il documento commerciale eventualmente emesso dovrà recare l’indicazione del codice natura N3 solo nell’ipotesi di cui all’articolo 38 quater, comma 1, del decreto Iva (cessioni senza pagamento dell’imposta), rimanendo le ulteriori cessioni “normali” (e quindi quando l’esercente applica l’imposta al turista non residente) operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso.

4Le operazioni esenti

Il codice N4 fa riferimento alle operazioni “esenti”: è stato chiesto se tale codice dovesse essere utilizzato oltre che nei documenti commerciali eventualmente emessi per le operazioni considerate esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, anche per le cessioni di beni e servizi c.d. anti-Covid da effettuare in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2022, ma con diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte.

Secondo le Entrate, per tali operazioni è ammesso l’utilizzo del codice natura N4 a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.

5La lotteria degli scontrini

La consegna fisica della merce acquistata on-line al domicilio del cliente o in un punto di ritiro costituisce un’ipotesi di commercio elettronico indiretto assimilata, a fini Iva, alle vendite per corrispondenza e, in quanto tale, non soggetta a obbligo di certificazione fiscale, né con fattura né con documento commerciale.

Tuttavia, il cliente potrà partecipare alla lotteria quando l’esercente, volontariamente, decida di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi.

6Punto cassa e registro emergenze

Nessuna sanzione per gli esercenti che gestiscono almeno tre punti-cassa per punto-vendita utilizzando un server-RT e questo non sia in grado di trasmettere, per un guasto rilevato solo a chiusura dell’esercizio, i dati presenti nella memoria fisica delle singole casse: la tenuta di un’ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico e il corretto versamento delle imposte, accompagnati alla memorizzazione, escludono la sanzionabilità anche senza trasmissione dei dati ferma restando la possibilità per l’esercente di inviare i corrispettivi giornalieri attraverso il portale “fatture e corrispettivi”.

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