Imposte

Immobili tutelati, fuori dal 110% gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica

L’interpello 341/2022 chiarisce la definizione di interventi trainati nell’ambito degli immobili tutelati in base al Codice dei beni culturali

di Giuseppe Latour

Superbonus e immobili sottoposti a tutela: interpretazione restrittiva sugli interventi trainanti. È questo in sintesi il senso dell’interpello 341/2022, pubblicato dall’agenzia delle Entrate. Restano, così, esclusi dalla possibilità di accedere alla detrazione l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il caso affrontato dall’interpello riguarda il proprietario di un’unità immobiliare parte di un condominio tutelato in base al Codice dei beni culturali che, quindi, «non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento “trainante”
previsto dall’articolo 119» del decreto Rilancio.

Il contribuente «intende realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali “trainati”) dall’articolo 119 quali: il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento Ue n. 811/2013, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici».

La norma che regola questo caso è l’articolo 119 comma 2 del decreto Rilancio. Qui si stabilisce che «qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi trainati di efficientamento energetico indicati nel
medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio».

Insomma, se per l’edificio ci sono delle limitazioni legate alle tutele particolari delle unità, il 110% si applica ugualmente, ma con regole differenti che, in pratica, consentono di superare la ripartizione rigida tra interventi trainanti e trainati.

La formulazione della norma, però, limita il raggio d’azione di questa regola. «Per effetto del richiamo espresso ai soli interventi “trainati” di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
integrati) e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del
medesimo articolo 119 del decreto Rilancio».

Quindi, sarà possibile fruire del superbonus «con riferimento alle spese sostenute per gli interventi richiamati nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, vale a dire per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi». Non si potrà, invece, fruire del superbonus «con riferimento alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici».

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