Bonus chef al via: entro il 23 aprile le richieste dei cuochi professionisti
Si è aperta la finestra per richiedere il tax credit sulle spese sostenute per strumenti o formazione strettamente funzionali all’attività
Si è aperta la finestra per richiedere il cosiddetto “bonus chef”. Fino al 23 aprile, cuochi professionisti di alberghi e ristoranti potranno inviare le istanze per ottenere il credito d’imposta istituito dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge 178/2020).
Il tax credit è pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per:
● l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
● l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
● la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
L’agevolazione – che non può comunque superare 6mila euro per ciascun beneficiario – spetta a chi esercita l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo con partita Iva, anche nei casi in cui non sia in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0 (corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti).
Come ricorda il ministero delle Imprese, per presentare domanda (tramite procedura informatica) i cuochi – residenti o stabiliti del territorio dello Stato, e nel pieno godimento dei diritti civili – devono essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, oppure titolari di partiva Iva per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime strutture, almeno a partire dal 1° gennaio 2021, e più precisamente:
● o essere stati alle dipendenze di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022,
● oppure essere stati titolari di partiva Iva, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Per essere ammesse al tax credit, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità alla fattura o ricevuta. Non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse. Mentre l’Iva è agevolabile solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Le istanze possono essere presentate dalle 12 del 27 febbraio alle 15 del 3 aprile 2023. Modalità e termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 29 novembre 2022, pubblicato lo scorso 15 settembre in Gazzetta ufficiale.
Il plafond è di 3 milioni di euro, uno per ciascuna annualità agevolata (2021, 2022 e 2023). percià il credito d’imposta sarà ricalcolato alla chiusura delle domande, nei limiti delle risorse disponibili, in base al regolamento de minimis.
Una volta che i beneficiari avranno ottenuto il via libera, il bonus potrà essere usato in compensazione tramite modello F24.
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