Adempimenti

Il calcolo degli interessi per il recupero degli aiuti in eccedenza

L’ultima Faq delle Entrate: la regola è aggiungere 100 punti base al tasso di mercato a un anno

di Giorgio Gavelli

Quasi sul filo di lana (subito prima della notizia dello slittamento di due mesi della scadenza di presentazione del modello originariamente prevista per il 30 novembre) arriva una ulteriore Faq delle Entrate sull’autodichiarazione degli aiuti di Stato.

Il tema è quello, delicato, delle situazioni in cui calcolare gli interessi sulle eccedenze di aiuto oggetto di recupero e delle modalità di calcolo di tali oneri finanziari. Il riferimento comunitario è il regolamento (CE) n. 794/2004 (come modificato, tra l’altro, dalla comunicazione 2008/C 14/02), applicabile a tutti i settori di attività.

Salvo se diversamente disposto da una decisione specifica, il tasso di interesse (aggiornato una volta all’anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea) è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno; se tale tasso non è disponibile, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

Il tasso di base viene calcolato (a valere per tutto l’anno successivo) sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno in questione. Si tratta di un tasso composto: gli interessi maturati l’anno precedente producono a loro volta interessi in ciascuno degli anni successivi.

Il tasso di interesse così determinato si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

Il quesito proposto all’Agenzia, oltre a sottolineare la complessità del calcolo imposto dalla disciplina comunitaria e a sollecitare la diffusione di approfondimenti ed esempi, chiedeva conferma che anche gli interessi debbano essere considerati un ulteriore aiuto, con la possibilità di formare oggetto di riversamento.

Su quest’ultimo punto l’Agenzia risponde positivamente, aggiungendo che ai fini della determinazione degli interessi da recupero:

• nell’ipotesi di allocazione degli aiuti tra il primo ed il secondo periodo della Sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione (o messa a disposizione dell’aiuto) fino al 28 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo massimale;

• in caso di allocazione alla Sezione 3.12 il calcolo va effettuato: per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000 di euro; per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000 di euro).

Ciò dovrebbe significare che nel caso di fruizione successiva al 28 gennaio 2021, in quest’ultima ipotesi non maturano interessi di recupero.

LE REGOLE 

Contano le date

Nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Tf si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021.

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati: per quelli fruiti prima dell'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione alla data di entrata in vigore della sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000; per gli aiuti fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione fino al 28 gennaio 2021

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