Imposte

Nessuna sanzione per il credito ricerca e sviluppo indebito

Entro il 31 maggio 2022 le indicazioni sulla restituzione del bonus usato in compensazione dal 2015 al 2019

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Credito d’imposta ricerca e sviluppo del quinquennio 2015-2019 all’ultimo tornante prima del traguardo: le imprese possono rivedere la propria valutazione sull’attività svolta per la determinazione del credito ed eventualmente decidere di ravvedersi, anche parzialmente. Con l’articolo 5, commi 7-12, del decreto fiscale, le imprese che hanno utilizzato indebitamente il credito di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013 maturato dal 2015 al 2019 lo possono riversare spontaneamente senza sanzioni ed interessi, salvo in caso di fraudolenza, simulazione od omessa documentazione. Dal 2020, con i nuovi crediti d’imposta introdotti dalla legge 160/2019, alcuni punti critici sono stati normati, anche se restano questioni da risolvere (si veda il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2021), si auspica, attraverso una “circolare di sistema” da parte delle Entrate.

La condivisibile nuova norma aiuta anche a risolvere:

O questioni controverse, anche di natura tecnica, evidenziate in sede di verifica fiscale, nel caso in cui l’Autorità fiscale non abbia richiesto l’intervento del Mise per la corretta interpretazione del progetto di ricerca, come peraltro si ritiene dovrebbe fare, almeno in caso di progetti di importo significativo;

O criticità derivanti dalle sopravvenute diverse interpretazioni e chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate e dal Mise, in modo talora non organico, quali ad esempio i casi del software (circolare del Mise 59990 del 9 febbraio 2018), delle attività innovative di processo (risoluzione 40/E del 2 aprile 2019), dell’industria alimentare (risposta 188 del 17 marzo 2021) e più in generale dei criteri della novità e dell’originalità insiti nel credito d’imposta.

Insomma, i commi 7-12 nascono sotto buoni auspici e concedono tempo alle imprese per una ri-valutazione dei singoli progetti predisposti nel quinquennio 2015-2019 per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione. Inoltre le imprese potrebbero avere un vantaggio finanziario tra la data dell’utilizzo e quella del riversamento, che è previsto in tre rate.

I soggetti interessati

Il comma 7 evidenzia che il riversamento senza interessi e sanzioni riguarda il credito:

O “maturato” nel quinquennio 2015-2019 (soggetti solari);

O che alla data di entrata in vigore del decreto risulta indebitamente “utilizzato” in compensazione il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013. I soggetti decadono dalla procedura di riversamento spontaneo se dopo la presentazione dell’apposita comunicazione siano accertate condotte fraudolente.

Le attività realmente svolte

Il successivo comma 8, in termini generali, prevede che il riversamento spontaneo è riservato ai soggetti che abbiano:

O “realmente” svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

O commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Viene anche richiamata l’ipotesi di applicazione del comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017. Si tratta della norma con cui è stato chiarito che il comma 1-bis, sul riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in Ue, See o in Stati compresi nell’elenco di cui al Dm 4 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito attribuibile assumono rilevanza solo le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

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