Imposte

Il patent box sui nuovi beni immateriali richiede il ruling entro fine 2017

di Renato Davide e Roberto Esposito

Opzione per il patent box nel modello Redditi 2018 per le imprese che intendono agevolare i redditi derivanti dallo sfruttamento di “nuovi” beni immateriali (tra i quali non sono più compresi i marchi) a decorrere dal periodo d’imposta il 2017. Ma in caso vada attivata l’istanza di ruling, la stessa va presentata entro la fine del 2017. È quanto emerge dall’ articolo 4 del Dm 28 novembre 2017 , che ha modificato il Dm 30 luglio 2015 contenente la disciplina attuativa in materia di patent box.

A differenza del passato, l’opzione che andrà comunicata attraverso la dichiarazione dei redditi per il 2017 richiederà l’indicazione del numero dei beni immateriali, la loro classificazione nelle tipologie previste nell’articolo 6, comma 1, del Dm 28 novembre 2017 e, se già determinato, l’ammontare del reddito agevolabile.

La modifica dei termini per la presentazione dell’opzione va coordinata con le tempistiche di presentazione dell’istanza di ruling, che restano invariate rispetto al passato. In proposito si possono verificare tre possibili scenari.

1)Il primo scenario riguarda quelle imprese che hanno presentato richiesta di agevolazione nel 2015 o 2016 e che hanno già concluso la procedura di ruling, attraverso la sottoscrizione dell’accordo; in tale ipotesi, nel caso in cui i “nuovi” beni immateriali risultino complementare con gli intangibili già incentivati, l’impresa potrà semplicemente inoltrare all’agenzia delle Entrate un’istanza per richiedere la modifica dell’accordo e ricomprendere i nuovi intangibili nel perimetro dell’incentivo (provvedimento delle Entrate del 1 dicembre 2015).

2)Nel caso di nuovi beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà con intangibili agevolati per i quali la procedura di ruling sia pendente «e» facoltativa l’impresa deve presentare una nuova opzione senza ripresentare una nuova istanza (circolare 11/E/2016). La circolare sembra consentire l’inclusione dei nuovi Ip complementari senza presentare l’istanza a condizione che la procedura di ruling sia allo stesso tempo pendente “e” non obbligatoria, benché una lettura più logica dovrebbe consentire l’estensione ai nuovi Ip di tutte le procedure in essere, anche se obbligatorie. Tuttavia, considerate alla lettera le indicazioni della circolare, resta il dubbio se in presenza di utilizzo diretto dell’intangibile sia necessario ripresentare o meno una nuova istanza di ruling (oltre all’esercizio dell’opzione).

3)Nel caso, infine, di nuovi beni immateriali privi di vincolo di complementarietà con beni già oggetto di agevolazione, l’impresa dovrà presentare un’istanza di ruling entro il 31 dicembre 2017 (in caso di esercizio solare), seguita dall’opzione nel modello Redditi 2018. In altri termini, quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di una procedura di ruling obbligatorio o facoltativo (come nel caso di operazioni infragruppo), l’opzione diviene efficace– e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere – a partire dall’anno di presentazione dell’istanza, che dal 2017 è fissata ad un momento anteriore rispetto all’esercizio dell’opzione. Ad esempio, se l’impresa comunica l’opzione nel corso del 2018 (in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi) senza però presentare istanza di ruling entro il termine del 31 dicembre 2017, l’opzione non sortirà effetti per il 2017.

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