Professione

Elenco degli ispettori delle società cooperative, fissate le regole d’accesso

Le modalità, i tempi e le procedure disciplinate con decreto del Mimit

di Gianni Allegretti

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con decreto direttoriale 19 aprile 2023, ha disciplinato modalità, tempi e procedure per l’accesso all’elenco degli ispettori e l’attribuzione degli incarichi per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle società cooperative di cui ai Titoli II e III del Dlgs 220/2002.

Le società cooperative sono soggette a una revisione ordinaria con finalità di verifica del regolare funzionamento degli organi sociali e del corretto perseguimento dell’oggetto sociale e del fine mutualistico, da eseguirsi con periodicità biennale oppure annuale per quelle di maggiori dimensioni.

L’attività di vigilanza è svolta da ispettori appositamente abilitati, incaricati dalle associazioni di rappresentanza per le cooperative aderenti ovvero dagli ispettori incaricati dal Mimit per quelle non aderenti nonchè, in ogni caso, per le revisioni straordinarie in presenza di fattispecie di irregolarità di funzionamento anche a seguito di esposti.

Il Ministero ha, quindi, regolamentato le modalità di formazione del corpo ispettivo e di verifica della professionalità degli ispettori e dello svolgimento dell’attività di vigilanza, demandando il tutto a una apposita commissione di valutazione presieduta dal dirigente della divisione competente e composta da quattro funzionari delle divisioni competenti per la vigilanza ispettiva, la liquidazione coatta amministrativa e lo scioglimento, le gestioni commissariali e altri provvedimenti sanzionatori.

L’operato della commissione è puntualmente disciplinato con una ampia casistica di criteri di valutazione, monitoraggio e verifica dell’operato degli ispettori che vanno dalla valutazione dei requisiti di professionalità e di preparazione dei candidati per l’iscrizione nell’elenco nonché per la fase di addestramento in affiancamento con ispettori esperti alla verifica del possesso della preparazione e dell’esperienza necessaria per il mantenimento dell’abilitazione allo svolgimento degli incarichi ispettivi.

Ovviamente, in caso di giudizio negativo da parte della commissione, il revisore potrà essere sospeso dall’esercizio dell’attività di vigilanza ovvero anche cancellato dall’elenco con provvedimento del dirigente della Divisione competente per la vigilanza ispettiva.

Il provvedimento, che annulla e sostituisce tutti i precedenti in materia, disciplina anche i criteri e le modalità di pianificazione dell’assegnazione degli incarichi di ispezione ordinaria e straordinaria per tutte le cooperative non aderenti alle associazioni, ivi comprese le banche di credito cooperativo.

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