Imposte

Prova elettronica per la cessione intra Ue

Spazio al sistemi Edi. Limite al call of stock per operazioni triangolari

Sistemi Edi validi ai fini della prova della cessione intra Ue. Call off stock intra Ue inconciliabile con la semplificazione delle operazioni triangolari.

Le Entrate, con le due risposte a interpello 271 e 272, individuano delle soluzioni operative in tema di scambi intracomunitari.

Negli ultimi anni, infatti, il piano delle cessioni fra operatori di diversi Stati membri è oggetto di un profondo rinnovamento che vive, ad oggi, una fase di passaggio caratterizzata dalle modifiche introdotte dalle quick fixes e dal regolamento (Ue) 2018/1912.

In particolare, quest’ultimo, introducendo l’articolo 45-bis nel regolamento (Ue) 282/2011, definisce il quadro probatorio di cui il cedente deve dotarsi per poter difendere la non imponibilità della cessione intra Ue da eventuali contestazioni contrarie. Se è l’acquirente a curare il trasporto, la prova che fa scattare la presunzione di cessione è più onerosa (occorre, ad esempio, anche una dichiarazione scritta dell’acquirente).

Ciò non toglie che tale documentazione non possa essere raccolta in formato elettronico ovvero non possa ricorrersi a sistemi come l’Edi (Exchange data intercharge) per lo scambio dei documenti richiesti. Ciò che conta è che essi forniscano le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea in termini di completezza delle informazioni di integrità, autenticità, veridicità ed immodificabilità dei contenuti, certezza e definitività della data, paternità dei dati e delle dichiarazioni.

La seconda questione affrontata dalle Entrate riguarda un caso di call off stock intrecciato con un’operazione triangolare intra Ue, dove il promotore dell’operazione (Beta) chiede al suo fornitore (Alfa) di inviare direttamente i beni presso il deposito del suo cliente (Gamma). L’idea della società Alfa è quella di concludere un contratto di call off stock con Beta mentre Gamma si curerebbe del trasporto dei beni presso il proprio deposito. Secondo le Entrate, affinché si possa beneficiare del regime agevolativo del call off stock, dalla documentazione probatoria deve potersi evincere che il trasferimento dei beni dall’Italia allo Stato Ue di arrivo sia eseguito da Gamma per conto di Alfa, essendo una delle condizioni del regime che il trasporto sia effettuato dal fornitore o da un terzo per suo conto. Ciò detto, se ne sussistono tutte le condizioni, il regime di call off stock produce le note implicazioni fiscali in termini Iva tra le parti (Alfa e Beta). La contestuale cessione effettuata da Beta nei confronti di Gamma va considerata autonomamente e non come parte di un’operazione triangolare. In altre parole, Beta non può estrarre i beni in regime di call off stock evitando di formalizzare l’acquisto intra Ue e designando Gamma, quale destinatario finale della merce, come debitore ultimo d’imposta.

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