Professione

Sul pagamento contributi resta al singolo la scelta Ricongiunzione gratuita

Facoltà di rimanere nella Cassa per i professionisti assunti a tempo determinato nella Pa

di Antonello Orlando

Ai professionisti che collaborano alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) viene fornito un articolato “ombrello” previdenziale. Il recente decreto legge 152/2021 all’articolo 31 disciplina gli effetti dal punto di vista pensionistico degli incarichi di collaborazione conferiti a liberi professionisti iscritti a un Albo (e a una Cassa professionale) per il supporto ai procedimenti amministrativi per l’attuazione del Pnrr.
In particolare, il nuovo comma 7-quater inserito nell’articolo 1 del decreto legge 80/2021 stabilisce che i professionisti che saranno assunti come pubblici dipendenti a termine all’interno del piano attuativo del Pnrr potranno mantenere l’iscrizione alle Casse professionali privatizzate, senza alcuna decadenza automatica anche se prevista dai singoli ordinamenti.
Questa opzione ha immediatamente destato non poche perplessità in quanto in via ordinaria (si pensi alla Cassa forense o all’Enpacl, l’ente di previdenza dei consulenti del lavoro) l’iscrizione all’Albo comporta in automatico l’iscrizione alla corrispondente Cassa pensionistica.
Se il nuovo comma 7-ter consente di rimanere sempre iscritti all’Albo (anche se il singolo ordinamento professionale avesse teoricamente imposto la cancellazione in caso di lavoro subordinato), avere consentito un’ulteriore scelta circa il versamento all’ordinamento previdenziale naturale per i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione (ex Inpdap) o il mantenimento dell’iscrizione e quindi del versamento alla Cassa professionale, rende il quadro di scelte dei professionisti forse anche troppo articolato.
Sul tema, più di un ente previdenziale ha avanzato la proposta di semplificare questo meccanismo assimilando con una norma ad hoc lo speciale reddito di lavoro dipendente conferito al professionista in virtù dell’assunzione a termine a reddito imponibile ai fini della contribuzione della singola Cassa, superando solo in questo caso la previsione del singolo statuto o regolamento.
La norma come a oggi in vigore - il decreto deve essere convertito in legge - disinnesca in ogni caso la potenziale decadenza automatica dall’iscrizione a Inarcassa, la previdenza di architetti e ingegneri, che sarebbe stata prodotta dall’articolo 21 della legge 6/1981, data la contemporanea assicurazione obbligatoria costituita dall’ex Inpdap.
Il comma 7-quater, oltre a garantire tale libertà di opzione, si premura di formulare una forma di garanzia che esclude qualsiasi onere a carico del professionista qualora, optando per il versamento nella gestione ex Inpdap dell’Inps, richiedesse una ricongiunzione ai sensi della legge 45/1990. Se in effetti esistono già strumenti di dialogo fra gli ordinamenti completamente gratuiti (si pensi alla totalizzazione o al più recente cumulo, “potenziato” dal 2017 anche per i professionisti), tale previsione è in realtà molto tutelante per il futuro pensionistico del lavoratore autonomo iscritto a una Cassa. Infatti, ricongiungere all’interno della Cassa i periodi lavorati a favore dell’attuazione del Pnrr e versati originariamente alla gestione pubblica di Inps, consentirà di puntare ai pensionamenti anticipati delle singole Casse che spesso arrivano prima della pensione anticipata ordinaria in cumulo (si pensi al caso di avvocati o consulenti del lavoro che necessitano di 40 anni e non 42 anni e 10 mesi di contributi).
Inoltre, a differenza della totalizzazione o, in alcuni casi, anche del cumulo, la ricongiunzione non penalizza il valore della futura pensione perché consente il mantenimento del naturale metodo di calcolo della prestazione erogata integralmente dalla Cassa professionale, senza alcuna conversione al metodo contributivo puro.

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