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Corte Ue: la prestazione di «e-mobility» è una cessione di beni a fini Iva

Secondo i giudici comunitari l’operazione principale è la cessione di energia elettrica, mentre tutti gli altri servizi sono da ritenere accessori e soggiacenti al medesimo regime Iva

Rappresenta una cessione di beni rilevante ai fini Iva la prestazione unica e complessa di e-mobility, ossia di un insieme di attività così configurate:

● l’accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici;

● la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del veicolo;

● l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati;

● la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni, nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza resa nella causa C-282/22 del 20 aprile 2023 (si veda il precedente articolo «Colonnine di ricarica: fornitura e altri servizi operazione unica ai fini Iva»).

Tali operazioni rientrano, infatti, nell’ambito dell’articolo 14, paragrafo 1, direttiva n. 2006/112/Ce, secondo cui la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi rappresentano un’operazione unitaria ai fini Iva in cui il trasferimento dell’energia elettrica rappresenta l’elemento caratteristico e predominante rispetto agli ulteriori servizi resi che assumono, quindi, carattere accessorio rispetto all’attività principale.

Il caso

Una società polacca intende svolgere attività consistente nell’installazione e nella gestione di punti di ricarica aperti al pubblico per veicoli elettrici, caratterizzati da caricatori multistandard per ricariche rapide e lente.

Il prezzo fatturato ai clienti finali, in particolare, dipenderebbe dalla durata dalla ricarica, ovvero dal tipo di connettore utilizzato dall’utente finale.

Il pagamento della ricarica, poi, potrebbe avvenire o al termine della sessione di ricarica o di un periodo concordato di fatturazione, prevedendo anche la possibilità di istituire un sistema che consenta l’acquisto di crediti in un portafoglio digitale da utilizzare per la ricarica del veicolo dell’utente finale.

Così concepita, la sessione di ricarica si caratterizza non solo per la fornitura di energia elettrica, ma anche per una serie di servizi accessori, quali la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica, compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo, la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del veicolo, l’assistenza tecnica necessaria e anche la prenotazione dello stallo e della colonnina per effettuare la ricarica.

Secondo l’amministrazione finanziaria polacca, in risposta all’interpello presentato dalla società istante, l’attività prevista consisterebbe in una prestazione di servizi, in cui la fornitura di energia elettrica necessaria alla ricarica sarebbe da considerarsi come la prestazione principale e, le altre, accessorie alla prima.

La società proponeva ricorso al Tribunale amministrativo di Varsavia, e il giudice rinviava alla Corte di giustizia.

Cessione di beni

La Cgue ha ritenuto che le operazioni in questione debbano essere ricondotte nella cessione di beni, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, direttiva n. 2006/112/Ce, posta la rilevanza principale della cessione di energia elettrica per la ricarica e la natura accessoria degli ulteriori servizi offerti.

In tal senso si era già espresso il comitato Iva (si vedano le linee guida del 3 giugno 2019 e del 19 aprile 2021): l’operazione principale dei servizi di e-mobility è la cessione di energia elettrica destinata alla ricarica della batteria, mentre tutti gli altri servizi, poiché volti a facilitare l’accesso all’infrastruttura di ricarica, sono da ritenere accessori e soggiacciono al medesimo regime Iva dell’operazione principale.

Sulla stessa linea si è espressa anche l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 27/2023.

La sentenza attribuisce rilevanza all’attività principale consistente nella fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli Fev.