Imposte

Per la riserva legale non scatta la presunzione sulla distribuzione

Il chiarimento dell’interpello 492 riguarda anche gli importi vincolati per la sospensione degli ammortamenti

di Luca Gaiani

Non scatta la presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili per la riserva legale e per gli importi vincolati a fronte della sospensione di ammortamenti.

Il chiarimento, riguardante la disciplina prevista dall’articolo 47, comma 1 del Tuir, giunge dalla risposta a interpello 492/2022 dell’agenzia delle Entrate.

Nel caso di attribuzione ai soci di fondi in sospensione di imposta, la società erogante deve applicare l’Ires sull’importo della riserva maggiorato dell’originaria imposta sostitutiva, mentre il socio farà concorrere alla formazione del reddito solamente la somma distribuita.

La risposta 492 esamina un interpello riguardante una distribuzione di riserve realizzata nell’ambito di una complessa operazione di scissione e di successiva fusione.

Il primo dei diversi quesiti posti dall’interpellante, i quali hanno una portata generale e prescindono dunque dal particolare caso esaminato, è relativo all’esatta portata della presunzione prevista dal comma 1, articolo 47 del Tuir. La norma stabilisce che, indipendentemente dalla delibera dei soci, si presumono prioritariamente distribuiti, ai fini fiscali, gli utili e le riserve di utili presenti in bilancio. Viene richiesto alle Entrate se la presunzione in esame si estenda anche alla riserva legale, qualora iscritta per un importo inferiore al limite previsto dall’articolo 2430 del Codice civile, e agli utili di esercizi precedenti su cui è stato apposto il vincolo di indisponibilità per effetto del mancato stanziamento di ammortamenti ai sensi dell’articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020.

Per entrambe le riserve, la risposta 492 esclude l’applicazione della norma, sicché l’esistenza di tali poste nel bilancio della società non comporterà la riqualificazione in dividendi di eventuali importi prelevati da riserve di capitale. L’Agenzia precisa, infatti, che la disposizione si applica solo a riserve che siano liberamente disponibili per la distribuzione.

Con riferimento alla distribuzione di riserve in sospensione d’imposta, le Entrate, dopo aver ricordato che la società dovrà assoggettare a tassazione l’ammontare attribuito ai soci maggiorato dell’imposta sostitutiva che a suo tempo era stata portata a riduzione della riserva stessa (con spettanza di un credito di imposta di pari ammontare ai sensi dell’articolo 13 della legge 342/2000), chiarisce la sorte dell’erogazione in capo ai soci percettori. Questi ultimi, afferma la risposta 492, dovranno far concorrere alla formazione del reddito (nel caso dell’interpello limitatamente al 5% trattandosi di socio società di capitali) soltanto l’importo percepito, al netto cioè dell’imposta sostitutiva, la quale incrementerà dunque l’imponibile solo per la società erogante.

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