Controlli e liti

Liti fiscali, filtro per tagliare l’80%

Cause ultra ridotte con la mediazione precontenziosa fino a 50mila euro

di Ivan Cimmarusti

L’indirizzo di rendere centrale nel processo tributario la fase pre-contenziosa trova riscontro nelle valutazioni della Commissione di riforma della giustizia fiscale. Un filtro ulteriormente potenziato, sottratto all’Amministrazione finanziaria e affidato a un organo terzo o al giudice onorario (salvando così quelli che attualmente svolgono la funzione), cui dovranno passare i contribuenti per controversie fino a 50mila euro e che potrà essere utilizzato anche per importi più alti.

Per intuire i possibili effetti che potrebbe avere la terzietà della fase precedente al giudizio, basta fare una stima sui dati del Mef relativi ai ricorsi presentati alle Ctp e Ctr nel 2020: oltre l’83,2% delle cause attivate – anche solo valutando quelle di valore fino a 50mila euro – non sarebbero finite a giudizio, ma passate dal filtro pre-contenzioso potenziato e smaltite con istituti deflattivi coordinati da terzi rispetto all’ente accertatore. Una ipotesi che trova conferma anche nell’esperienza estera: in Francia, Germania e Paesi Bassi, per esempio, oltre il 90% delle liti, anche di valore superiore a 50mila euro, è risolta prima di arrivare davanti al giudice.

Il restyling della giurisdizione fiscale passa da interventi strutturali. La professionalizzazione del giudice – aspetto centrale e oggetto di un aspro dibattito nella Commissione presieduta dal professor Giacinto della Cananea e dalla direttrice del Dipartimento finanze Fabrizia Lapecorella – ha l’ambizione di migliorare la fase di merito. Parallelamente è necessario intervenire anche sugli istituti deflattivi.

Istituti deflattivi e giudice

Secondo Sebastiano Maurizio Messina, professore di diritto tributario all’Università degli Studi di Verona e componente della Commissione di riforma, «il rafforzamento degli istituti deflattivi, segnatamente quello della mediazione, e l’introduzione di un giudice a tempo pieno e specializzato sono due aspetti che devono essere attentamente valutati nella prospettiva di una riorganizzazione della giustizia tributaria». Spiega che «una struttura articolata con un filtro preliminare, prima, e un giudice togato, poi, dovrebbe portare a una deflazione, nel medio-lungo periodo, del numero dei ricorsi e delle pendenze tributarie anche presso il giudice di ultima istanza. In specie, potrebbe rivelarsi opportuna una revisione dell’istituto della mediazione che ad oggi è preposto a filtrare le cause fino a 50mila euro. Si potrebbe ad esempio ipotizzare l’innalzamento dei valori “soglia” e la contestuale previsione di un organo terzo, nella formazione del quale si valorizzino le esperienze già maturate. Tutte le opzioni sono aperte e vanno ponderate anche in funzione delle peculiarità del nostro sistema giudiziario».

L’esperienza estera

In questo senso l’esperienza estera può dare un’idea di quanto le misure deflattive possano incidere sugli arretrati. Messina ha svolto uno studio che riguarda anche l’applicazione di queste misure alla fase pre-contenziosa in altri Paesi dell’Unione europea.

Germania. Di regola (salvo alcune specifiche eccezioni), il contribuente prima di adire il giudice tributario deve obbligatoriamente presentare reclamo e la mancata proposizione costituisce causa di inammissibilità del ricorso. Al 2018, solo l’1,8% dei 58.985 ricorsi è finito a giudizio, mentre il 98,2% è stato definito con il reclamo. Si tratta di una procedura amministrativa stragiudiziale attivabile dal contribuente con una semplice istanza, anche senza l’assistenza di un difensore tecnico.

Francia. Nel sistema francese ci sono peculiarità che riguardano la fase non giurisdizionale. Sono anche previsti altri strumenti prima di giungere al reclamo. Il filtro del reclamo contenzioso preventivo permette di risolvere le controversie in più del 99% dei casi .

Paesi Bassi. Esiste un sistema articolato in una fase amministrativa e in una giurisdizionale vera e propria. Il sistema prevede sempre in prima battuta l’attivazione di una procedura di reclamo, di matrice squisitamente amministrativa, la quale costituisce una precondizione rispetto alla possibilità di accedere ai Tribunali di prima istanza; ciò che, per contro, non costituisce una pre-condizione è l’attivazione della procedura di mediazione, che rappresenta un’eventuale «estensione» della fase di reclamo attivabile su istanza del contribuente. Gli istituti deflattivi, sulla base di uno studio risalente al 2014, risultano assorbire circa il 90% delle controversie.

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