Imposte

Prima casa, contenzioso con la Ue sul registro agevolato per gli italiani all’estero

Ricorso della Commissione registrato a ruolo (causa C-303/21). Sotto accusa il beneficio per gli emigrati

di Adriano Maffeo

La Commissione europea – con il ricorso presentato l’11 maggio scorso e registrato al ruolo con il numero C-303/21 il 25 giugno successivo – ha dato avvio alla fase giurisdizionale di una procedura di infrazione contro l’Italia, per aver applicato e mantenuto un trattamento preferenziale discriminatorio in materia di imposta di registro immobiliare.

La Commissione aveva avviato la fase precontenziosa nel luglio 2014 con la notifica di una formale lettera costituzione in mora e proseguito la procedura con l’adozione di un parere motivato nel gennaio 2018.

La contestazione prende le mosse dalla previsione del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/86, Allegato I, articolo 1), che per l’acquisto della “prima casa” contempla la possibilità di ottenere un’aliquota agevolata del 2%, in presenza di alcune specifiche condizioni, a fronte di una tassazione ordinaria del 9% degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.

Per accedere a quest’agevolazione sull’acquisto dell’abitazione principale è richiesto che l’immobile sia classificato come “non di lusso” (e che, quindi, non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e che si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha la sua residenza o nel quale intende stabilirla entro i diciotto mesi successivi all’acquisto.

Ma questo trattamento di favore, applicato indistintamente sia a cittadini italiani che a cittadini di altri Stati dell’Unione, viene esteso dal Testo unico anche al cittadino italiano emigrato all’estero il quale – come precisato dalla circolare 38/E/2005 delle Entrate – non sarà tenuto a trasferire la propria residenza dovendo assolvere, sotto il profilo soggettivo, alla sola condizione che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale.

Questa disposizione per il solo migrante italiano – che nelle intenzioni del legislatore nazionale avrebbe lo scopo di riequilibrare le spese sostenute per riorganizzare la vita fuori dalla terra d’origine e incoraggiare il cittadino a non recidere i legami con la Patria – per la Commissione rappresenta, invece, una violazione degli obblighi previsti dal Trattato Ue.

Le criticità rilevate

Due sono i profili critici messi in evidenza nel ricorso.
1) Il primo attiene alla contestata violazione dell’articolo 18 del Trattato (Tfue) che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità. A parere della Commissione, infatti, ai fini dell’agevolazione fiscale, l’esclusione della sussistenza del requisito della residenza (o del suo trasferimento entro i diciotto mesi dall’acquisto) nel Comune ove è sito dell’immobile per i soli contribuenti con cittadinanza italiana determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini di altri Stati membri.

2) Il secondo profilo oggetto di contestazione attiene alla violazione delle regole in tema di circolazione di capitali. Per la Commissione, infatti, dal momento che l’acquisto di un immobile sul territorio di uno Stato da parte di un non residente è qualificabile come un investimento immobiliare rientrante nella categoria dei movimenti di capitali tra Stati membri, il trattamento preferenziale accordato solo ai propri cittadini dallo Stato italiano costituirebbe una restrizione alla libera circolazione di capitali vietata dall’articolo 63 del Tfeu, peraltro non suscettibile di giustificazione in base all’articolo 65 del Tfeu.

Qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere fondato il ricorso della Commissione europea e accertare la violazione da parte dell’Italia, due sono le possibili soluzioni a disposizione del legislatore:
- eliminare l’agevolazione fiscale per i cittadini italiani emigrati all’estero, rinunciando ad assolvere alle finalità sopra menzionate,
- o estendere l’ambito dei beneficiari includendo anche i cittadini di altri Stati membri, accettando, in tal caso, una riduzione delle entrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©