Controlli e liti

Voluntary-bis con extraversamenti: compensazione (per ora) preclusa

di Antonio Longo

L’agenzia delle Entrate sta comunicando l’importo delle somme pagate in eccesso dai contribuenti che hanno aderito alla voluntary-bis optando per l’autoliquidazione delle imposte dovute, anche se, allo stato, sembra preclusa la compensazione delle eccedenze mediante F24 con evidenti ripercussioni per contribuenti e professionisti.

La voluntary-bis consentiva ai contribuenti che detenevano irregolarmente patrimoni all’estero di sanare la propria posizione denunciando spontaneamente le violazioni commesse all’amministrazione finanziaria. Potevano avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (perché non detentori di beni all’estero) per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché le violazioni dei sostituti d’imposta. Il perfezionamento della procedura consente l’ottenimento di specifici benefici premiali in termini di riduzione delle sanzioni tributarie. È inoltre garantita la non punibilità di alcuni reati tributari e dei connessi reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

In alternativa alla liquidazione diretta da parte delle Entrate, era prevista una procedura facoltativa di autoliquidazione degli oneri della regolarizzazione; autoliquidazione che richiedeva il versamento spontaneo delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, entro il 2 ottobre 2017, per sanare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016 (con il rischio, in caso di insufficiente versamento, di sanzioni aggiuntive).

A seguito del versamento spontaneo e dei successivi riscontri dell’Agenzia circa la correttezza dell’autoliquidazione, in questi giorni gli uffici preposti stanno cominciando a comunicare - in base all’articolo 5-octies, comma 1, lettera e) del Dl 167/1990 - l’avvenuto perfezionamento della disclosure ai contribuenti che avevano optato per l’autoliquidazione.

In alcune di queste comunicazioni, sulla base della documentazione di supporto fornita dal contribuente, l’Agenzia ha rilevato versamenti superiori rispetto al quantum dovuto per la regolarizzazione, anche solo con riferimento ad alcune annualità oggetto della stessa.

In queste ipotesi, in base dell’articolo 5-octies, comma 1, lettera g), n. 4, l’eccedenza di versamento rilevata dall’ufficio può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione da parte dell’autore delle violazioni. Tuttavia, la strada della compensazione sembra al momento preclusa perché non risultano istruzioni dell’Agenzia in tal senso né sono stati disposti, ad oggi, i codici tributo per compensare, mediante modello F24, queste eccedenze con eventuali debiti tributari del contribuente. Allo stato, sembrerebbe quindi percorribile solo la via dell’istanza di rimborso da presentare all’ufficio territoriale competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

Ciò potrebbe comportare un allungamento dei tempi per la ripetizione delle eccedenze , soprattutto nell’ipotesi in cui - per assurdo - l’ufficio non rispondesse all’istanza: in questo caso, l’istanza di rimborso dovrebbe ritenersi respinta in applicazione del silenzio-rifiuto, con la conseguente necessità per l’interessato di ricorrere in Ctp .

L’esempio di comunicazione sulla voluntary-bis

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