Imposte

Produzione di energia elettrica, termica e frigorifera: rinnovamento impianti senza Iva agevolata

Solo la realizzazione ex novo (o l’ampliamento strutturale) di una centrale di trigenerazione può sfruttare l’aliquota al 10%

di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

La risposta a interpello 692/2021 ha chiarito che solo la realizzazione ex novo (o l'ampliamento strutturale) di una centrale di trigenerazione, che produce energia elettrica, termica e frigorifera, è ammessa a godere dell’aliquota Iva ridotta al 10%, prevista dai numeri 127 quinquies, 127 sexies e 127 septies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, numero 633. Ed infatti, il mero ammodernamento (revamping) volto a garantire un potenziamento degli impianti, anche in termini di maggiore affidabilità, non può scontare l’Iva agevolata, trattandosi di una attività di manutenzione straordinaria.

Il caso
Un noto gruppo ospedaliero italiano presentava istanza di interpello all'agenzia delle Entrate, al fine di ottenere un chiarimento in ordine alla corretta aliquota Iva da applicare all'operazione di revamping (ammodernamento) della centrale di trigenerazione, volta anche, tramite la rete di teleriscaldamento, a fornire calore a un quartiere milanese ed ad altre utenze minori limitrofe. In particolare, secondo l'istante, l'intervento radicale di ristrutturazione in parola poteva scontare l'aliquota Iva ridotta al 10% di cui ai numeri 127 quinquies, 127 sexies e 127 septies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, stante la sostanziale coincidenza tra la sostituzione – revisione integrale degli impianti, con la costruzione o ampliamento degli stessi.

Ed infatti, l'intervento di revamping determina un sostanziale rinnovamento strutturale dell'impianto industriale esistente, con lo scopo di allungarne il ciclo di vita ed assicurare l'efficientamento energetico. Inoltre, l'istante evidenziava che il rinnovamento comportava che i beni sostituiti venissero inglobati all'interno di un impianto che, dal punto di vista oggettivo, aveva le caratteristiche per usufruire dell'aliquota Iva agevolata.

L'agenzia delle Entrate, al contrario, ha evidenziato che la mera attività di sostituzione di alcuni componenti dell'impianto al fine di ottimizzare i consumi e migliorare l'efficienza energetica, non possono definirsi come interventi di costruzione ex novo di un impianto. Questi, infatti, rientrerebbero nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria che non sono ammessi a godere dell'aliquota Iva ridotta.

Inoltre, secondo l'Amministrazione, il revamping non sarebbe nemmeno ammesso a godere dell'Iva al 10% prevista dai numero 127 terdecies e 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, per gli interventi di «restauro e risanamento conservativo», di «ristrutturazione edilizia» o di «ristrutturazione urbanistica».

La risposta all'interpello non appare essere condivisibile: escludere dall’aliquota Iva agevolata il revamping di una centrale di trigenerazione appare non essere in linea con la finalità della stessa aliquota ridotta, volta ad assicurare un miglioramento ed efficientamento energetico delle opere. Così facendo, il rischio è quello di una applicazione limitata dell'agevolazione, quando, invece, si dovrebbe promuovere il rifacimento e l'ammodernamento degli impianti già esistenti.

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