Controlli e liti

Presa in carico, così si può impugnare l’avviso

Per la Ctp di Roma il ricorso può solo rilevare la mancata notifica dell'atto presupposto

di Emanuele Mugnaini

La comunicazione di presa in carico delle somme da parte dell’agente della riscossione può essere impugnata solo per contestare l’omessa notificazione dell’atto presupposto. Così si è espressa la Ctp di Roma con la sentenza 7380/21/2021 (presidente e relatore Papa).
Un contribuente impugnava la comunicazione di presa in carico delle somme dovute a seguito dell’emissione di un avviso di accertamento. Eccepiva, preliminarmente, taluni vizi propri della comunicazione, quali la mancata indicazione dei termini e modalità di proposizione del ricorso. Invocava, in via principale, la nullità della comunicazione legata alla mancata notifica del prodromico avviso.
I giudici, nel respingere il ricorso, hanno precisato che la comunicazione di avvenuta presa in carico, data la sua funzione di atto meramente informativo, risulta impugnabile solo per far valere l’omessa rituale notificazione dell’avviso di accertamento, pur non essendo ricompresa nel novero degli atti elencati dell’articolo 19, comma 1 del Dlgs 546/92. Mai per vizi propri, sulla scorta dal costante orientamento della Corte di cassazione. Nel caso di specie, peraltro, l’ente impositore nel costituirsi in giudizio aveva provato la regolarità della notifica.
La comunicazione di avvenuta presa in carico, disciplinata dall’articolo 29, comma 1, lettera b) del Dl 78/2010, non è soggetta a particolari formalità di notifica, ben potendo essere inviata anche tramite posta elettronica ordinaria. Essa, pertanto, così come l’estratto di ruolo, rientra nel novero degli atti a «impugnazione facoltativa». Le Sezioni unite (19704/2015) hanno infatti stabilito che in questi casi sussiste comunque l’interesse ad agire da parte del contribuente giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere in alcun modo compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso. In altre parole, questi non è obbligato necessariamente ad attendere che gli venga notificato un atto impugnabile per far valere i propri diritti.
La Suprema corte ha inoltre avuto modo di precisare (sentenza 13536/2020) che l’impugnazione di un atto non ricompreso nel novero di quelli elencati all’articolo 19 quale, nel caso di specie, la comunicazione di avvenuta presa in carico, è una mera facoltà e non un obbligo per il contribuente; facoltà il cui mancato esercizio non preclude in alcun modo l’impugnazione di un atto tipico, ad esempio l’intimazione di pagamento, successivamente notificato.
Infine, il comma 3 dell’articolo 19, quale norma di chiusura, pur prevedendo che gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono autonomamente impugnabili, chiarisce che l’atto principale mai notificato può essere impugnato unitamente a quello successivo.
In questi casi spetterà al contribuente la scelta se invocare unicamente la nullità dell’atto consequenziale, rimanendo esposto alla possibilità di essere destinatario di una nuova notifica dell’atto presupposto qualora i termini non siano ancora spirati, oppure di impugnare, anche nel merito, la pretesa (Sezioni unite 16412/2007).

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