Integrativa e ravvedimento per sanare l’errata indicazione dell’esonero Irap
In caso di ravvedimento la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere
Con la risoluzione 26/E del 15 aprile 2021, l’agenzia delle Entrate ha confermato che l’errata compilazione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale Aiuti di Stato è sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista per la dichiarazione inesatta di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 471/1997, potendo peraltro fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere. In tal caso, seppure in assenza di indicazioni ufficiali in tal senso, si ritiene che il codice tributo da utilizzare per il pagamento della sanzione sia “8911”. Infine, trattandosi di sanzioni non connesse all’evasione d’imposta, non occorre pagare gli interessi legali, come prevede l’articolo 2, comma 3 del Dlgs 472/1997. Tuttavia, nel caso di specie, essendo stato già notificato un atto impositivo quale l’avviso bonario, prima di procedere con il ravvedimento sarà necessario chiedere espressa conferma all’Ufficio circa l’ammissibilità del ravvedimento al fine di scongiurare successivamente il mancato riconoscimento della regolarizzazione spontanea.
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