Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/Carburanti, con l’e-fattura salva l’emissione per conto del cedente

di Gian Paolo Tosoni

Il settore agricolo tira un sospiro di sollievo per il rinvio della fatturazione elettronica relativamente ai carburanti destinati alla autotrazione di macchine agricole (iscritte nel fascicolo aziendale), ma si devono preparare alle particolarità del settore quando l’obbligo sarà generalizzato dal 1° gennaio 2019.

Un caso ricorrente in agricoltura riguarda l’emissione della fattura per conto del cedente; la fattispecie riguarda le cooperative agricole che ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del Dpr n. 633/72, possono emettere la fattura relativa ai conferimenti dei prodotti agricoli per conto dei soci. La circolare ministeriale n. 6 del 25 gennaio 1994 precisa che la cooperativa emette le fatture attribuendogli una numerazione progressiva propria che poi consegna in copia al produttore agricolo conferente il quale attribuisce al documento il numero progressivo proprio e lo registra nel registro delle fatture emesse.

Si ritiene che questa procedura possa essere mantenuta anche dopo l’introduzione della fatturazione elettronica. Infatti l’ultimo paragrafo del provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 117689/2018 in materia di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica prevede la facoltà di delegare qualunque soggetto anche diverso dagli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, ad utilizzare il servizio gratuito reso disponibile dall’agenzia delle Entrate per predisporre tramite lo Sdi (Servizio di interscambio), le fatture elettroniche.

Questo significa che il produttore socio può delegare la cooperativa ad emettere la fattura elettronica per i propri conferimenti nei suoi confronti. Le specifiche tecniche (Allegato A al provvedimento del 30 aprile 2018) al punto 2.1.6 precisano fra l’altro che il codice soggetto emittente sta ad indicare se la fattura è stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore.

Si ricorda che le predette cooperative sono chiamate anche ad emettere le autofatture a fronte dei conferimenti di prodotti da parte degli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7.000 euro). Questi documenti sono diversi dai precedenti in quanto consistono in fatture emesse per gli acquisti presso agricoltori esonerati.

Infatti, un secondo caso particolare riguarda proprio l’emissione della autofattura per gli acquisti presso agricoltori esonerati. Il provvedimento n. 89757/2018 precisa che le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica sono valide anche per le note di variazione e per la autofattura di cui all’articolo 6, comma 8 del Dlgs n. 471/1997; si tratta dell’ipotesi in cui trascorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione l’acquirente o il committente emette autofattura di cui trasmette copia all’agenzia delle Entrate per evitare la sanzione da cento al duecento per cento l’imposta.

Questa è l’unica ipotesi in cui le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento dell’Agenzia considerano l’autofattura nel “tipo documento”. Tuttavia questa procedura non potrà che essere utilizzata anche per gli acquisti presso agricoltori in regime di esonero ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto Iva. Trattandosi di documenti denominati autofattura, si ritiene che la procedura della fatturazione elettronica possa essere analoga a quella contemplata dal provvedimento nel caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto.

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