Adempimenti

Rottamazione quater con margine di tolleranza

L’agenzia delle Entrate Riscossione aggiorna le Faq dopo il nuovo calendario. Ammessi i versamenti entro i 5 giorni successivi a ogni scadenza

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L'agenda della rottamazione quater concede più tempo ai contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata. La nuova agenda è quella prevista dall'articolo 4 del Dl 51/2023: norma che recepisce i differimenti anticipati dal ministero dell'economia e delle Finanze (Mef) con il “comunicato legge” del 21 aprile 2023. L’agenzia delle Entrate Riscossione avverte che sono state aggiornate e integrate le risposte alle domande più frequenti, cosiddette Faq. Il richiamato articolo 4 («Proroga dei termini in materia fiscale») sposta dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione.

Proroga inoltre:

- dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale la Riscossione invierà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute, con l’indicazione degli importi da pagare, per il perfezionamento della rottamazione quater;

- dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata.

La definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se compresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla rottamazione dovrà versare l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da pagare le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla rottamazione prevede invece che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Il pagamento del dovuto si deve eseguire in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, per effetto dei differimenti da calendario, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

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