Controlli e liti

Accesso agli atti ampio anche nel processo fiscale

di Laura Ambrosi

La parte non costituita in giudizio potrà presto accedere temporaneamente al fascicolo telematico al fine di verificare lo stato della causa e visionare gli atti depositati al pari di quanto già avviene nel processo civile. È questa l'interessante novità introdotta nel processo tributario telematico ed annunciata con un comunicato stampa di ieri del Mef.

La nuova funzione, disponibile dal 28 gennaio 2019, consentirà alla parte non costituita nel giudizio di visualizzare gli atti e i documenti processuali relativi a ricorsi ed appelli. Fino ad oggi, disponendo del numero di ruolo (Rgr o Rga), era possibile verificare i dati in forma anonima senza possibilità di esaminarli.

Il comunicato stampa non indica esattamente la procedura da seguire, limitandosi a precisare che gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie esamineranno la richiesta di accesso e potranno accoglierla o rifiutarla, comunicandone l'esito al richiedente tramite Pec. In caso di accoglimento, la visibilità del fascicolo processuale sarà consentita per 10 giorni di calendario. Sembra così che la parte interessata all'accesso temporaneo dovrà avanzare una richiesta che sarà vagliata dalla commissione, ma ad oggi non è noto se sarà sufficiente l'accesso a specifiche pagine ovvero occorrerà una vera e propria istanza tramite Pec.

Si tratta di una novità che interesserà il contribuente prevalentemente nel giudizio di appello.

Con riguardo al primo grado, infatti, saranno gli Uffici interessati ad accedere per recuperare gli allegati in via telematica prima della costituzione in giudizio. Fa eccezione la richiesta di misure cautelari avanzata dall'agenzia delle Entrate o dalla Gdf (articolo 22 Dlgs 472/97), per la quale il contribuente, non essendo l'attore, potrebbe avere interesse a esaminare i documenti depositati prima di costituirsi. In grado di appello, invece, la novità è utile anche per il contribuente: attualmente, infatti, la parte appellata non può accedere al fascicolo telematico, tanto che per disporre di eventuali allegati occorre recarsi presso la commissione e chiederne copia.

In ogni caso, sarà importante conoscere le modalità di presentazione della richiesta di accesso temporaneo: fino ad oggi l'unico dato utile per qualunque ricerca è il numero di Rga che però non è noto fino alla costituzione in giudizio.

Pertanto per acquisire alcune preliminari e necessarie informazioni sullo stato della causa, e anche per accedere alla funzione di accesso in forma anonima, è attualmente necessario conoscere preventivamente il numero di Rga (recandosi in commissione). È evidente che se anche la richiesta di accesso temporaneo richiederà esclusivamente il numero di Rga, non risulterebbe per nulla utile. Vi è da sperare quindi che la ricerca sia consentita tramite codice fiscale ovvero numero della sentenza impugnata.

Infine, non è noto se alla richiesta, come già avviene nel processo civile telematico, debba essere allegata la delega del cliente.

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