Controlli e liti

Titolari effettivi dei trust, istanza di accesso motivata

Le Camere di commercio hanno 20 giorni per evadere la richiesta. Protezione rafforzata se si indicano circostanze eccezionali

Gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo decreto di attuazione del registro dei titolari effettivi (Dm 11 marzo 2022 n. 55; si veda l’articolo di Nt+ Fisco), prevedono modalità di accesso alle informazioni e, in particolare, modalità di interazione tra diritto di accesso e tutela della privacy dei titolari effettivi, diversamente declinate a seconda che si tratti di imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private ovvero di trust e istituti giuridici affini. Peraltro, proprio il richiamo agli istituti giuridici simili necessita un chiarimento ufficiale circa il perimetro a cui la normativa di attuazione possa essere applicata.

Appare infatti comunque evidente che la sezione speciale costituita per trust et similia appare certamente più tutelante in termini di privacy dei relativi titolari effettivi, essendo, da un lato, meno invasivi gli obblighi di comunicazione cui tali soggetti sono tenuti in base all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d), del decreto, dall’altro, maggiormente stringenti i requisiti necessari per richiedere l’accesso alle informazioni per i soggetti diversi da dalle autorità o dei soggetti obbligati per legge all’accesso.

Infatti, mentre per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione «autonoma» delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, l’accessibilità delle informazioni al pubblico è ammessa a richiesta e senza limitazioni (salvo il caso, di cui si dirà, di comunicazioni di circostanze eccezionali per escludere l’accesso), per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione dei trust è necessario anzitutto che il soggetto richiedente sia legittimato all’accesso in base all’articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio e, inoltre, che sia presentata alla Camera di commercio territorialmente competente richiesta motivata di accesso attestante la sussistenza dei presupposti di cui alla citata lettera d-bis.

Entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente può consentire l’accesso o comunicare il diniego motivato al richiedente, a mezzo Pec. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, tuttavia, l’accesso si intende respinto.

Inoltre, si registra un secondo baluardo di tutela della privacy dei titolari effettivi nel caso in cui, in sede di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva, sia stata fornita indicazione della sussistenza di circostanze eccezionali sulla base delle quali escludere l’accesso.

In tali casi, le richieste di accesso (sia se riferite alla sezione «autonoma» che alla sezione «speciale») devono essere comunicate a mezzo Pec al «controinteressato», il quale avrà a disposizione 10 giorni, decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione, per trasmettere motivata opposizione alla richiesta di accesso. In tal caso, la Camera di commercio, valutate le circostanze eccezionali rappresentate dal «controinteressato» potrà respingere la richiesta di accesso entro 20 giorni dalla relativa richiesta. In ogni caso, decorso il predetto termine, l’eventuale mancanza di comunicazione della Camera di commercio si intende come silenzio-diniego. Queste tutele che sono state invocate da diverse associazioni in sede di osservazioni alla bozza in consultazione del decreto (Assoaml e Step) rendono sicuramente il nostro registro nazionale più tutelante e più vicino al rispetto della privacy e dei diritti umani contenuti nella Carta europea dei diritti UE e nella convenzione europea dei diritti dell’uomo, rispetto ad altri registri europei.

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