Contabilità

Bilanci, per gli Enp sotto i 250mila euro la chance della «cassa»

di Franco Vernassa


Anche gli Enti non profit (Enp) redigono il bilancio di esercizio, ma le regole contabili non sono ancora chiaramente individuate se si esclude il principio contabile n. 1 approvato nel maggio 2011 dall’Agenzia per il terzo settore, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dall’Oic. È inoltre disponibile un secondo principio contabile, in bozza, sull’iscrizione e la valutazione delle liberalità pubblicato in consultazione nel maggio 2012.

A seguito delle novità civilistiche introdotte dal Dlgs 139/2015 sul bilancio di esercizio, è auspicabile che le regole contabili per gli Enti non profit siano disponibili al più presto in modo da uniformare la redazione dei bilanci e la loro lettura, come previsto dai decreti attuativi della Legge delega del terzo settore, da emanare entro il prossimo 3 luglio 2017, che riguardano gli «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale» ( legge 106/2016, articolo 3, comma 1, lettera a ) e l’individuazione di «criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale» ( legge 106/2016, articolo 4, comma 1, lettera f ).
È auspicabile anche che, ove possibile, vi sia il più ampio riferimento agli schemi di bilancio civilistici ed ai principi contabili Oic oggi vigenti, così come oggi già fanno alcune Onlus e altri Enp, in modo da non creare ulteriori casistiche o tipi di bilancio.

Esaminiamo in sintesi il principio contabile Enp n. 1 che individua le diverse tipologie giuridiche di Enp: dalle associazioni e fondazioni riconosciute alle associazioni di promozione sociale ed imprese sociali passando per le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, eccetera.

Successivamente il principio Enp 1 sottolinea che la redazione del bilancio si fonda sulle assunzioni contabili della continuità aziendale con evidenza di un «prevedibile futuro» che è stimato almeno nei successivi 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio e della «competenza economica», che è giudicato il criterio migliore per fornire informazioni in merito al reale stato di salute patrimoniale, economico e finanziario dell’Ente.
In relazione alla competenza economica, il principio sottolinea che i proventi degli Enp sono di norma non correlati alle attività di carattere istituzionale svolte secondo una logica sinallagmatica. Conseguentemente le donazioni, i contributi e gli altri proventi di natura non corrispettiva devono essere iscritti nel rendiconto della gestione dell’esercizio in cui sono riscossi ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico.

Qualora invece sia ravvisabile una correlazione tra donazioni e contributi con specifiche attività dell’Ente, i proventi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio.
Anche se la competenza economica è il principio più adatto per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, per gli Enp di minori dimensioni con ricavi e proventi annui inferiori a 250mila euro il principio ritiene ammissibile una contabilità basata sulle entrate e le uscite di cassa.
Il principio Enp 1 sottolinea la necessità di applicare le “clausole generali” del bilancio: esposizione chiara, veridicità, correttezza e accountability e cioè la ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione.

Anche i principi generali di bilancio devono essere applicati dagli Enp. Il principio n. 1 evidenzia e commenta la comprensibilità, l’imparzialità (neutralità), la significatività, la prudenza, la prevalenza della sostanza sulla forma, la comparabilità e coerenza, la verificabilità dell’informazione, l’annualità e il costo (d’acquisto o di produzione).
Da ultimo il principio Enp 1 ricorda che il processo di misurazione avviene attraverso la determinazione di un valore che «comporta l’individuazione di appositi criteri di valutazione» quali il costo storico, il costo corrente, il presunto valore di realizzo (estinzione), il valore attuale e il fair value.

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