Adempimenti

Superbonus e altri crediti d’imposta: possibili due cessioni alle banche dopo la prima

Il decreto del Governo allenta il divieto di cessioni multiple, anche per i bonus Covid e quelli del decreto Pnrr, ma arrivano sanzioni penali rafforzate per i tecnici asseveratori

di Cristiano Dell'Oste

Via libera a due trasferimenti oltre il primo per i crediti d’imposta, ma se l’acquirente è una banca o un altro operatore qualificato. Il decreto legge sulle cessioni dei bonus approvato venerdì 18 febbraio dal Consiglio dei ministri allenta il blocco alla circolazione dei bonus introdotto dal decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022), con un intervento che – al contempo – inasprisce le responsabilità per i tecnici.

Senza entrare nel campo delle modifiche al Codice penale, vediamo cosa prevede il decreto per la cessione dei crediti. Per la piena operatività delle nuove regole, comunque, bisognerà attendere l’entrata in vigore del decreto legge e l’adeguamento delle piattaforme informatiche delle Entrate.

Circolazione dei bonus casa e 110%

Per il superbonus e i bonus casa cedibili, viene prevista un’eccezione al divieto di cessioni successive alla prima (introdotto dal decreto Sostegni-ter e operativo dal 17 febbraio). In pratica, intervenendo ancora sul travagliato comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) viene «fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni», ma solo se effettuate nei confronti di operatori ritenuti “affidabili”:

banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 106 del Dlgs 385/1993);

società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 Testo unico appena citato;

imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (in base al Dlgs 209/2005).

Per questi acquirenti qualificati rimane comunque l’obbligo di non acquistare i crediti d’imposta quando si verificano i presupposti indicati dal decreto legislativo 231/2007 in tema di operazioni sospette (articolo 35) e dovere di astensione (articolo 42). È in pratica, una conferma della disposizione introdotta dal decreto Antifrodi (contenuta nell’articolo 122-bis, comma 4, del Dl 34/2020 e introdotta dal Dl 157/2021).

Tutte le limitazioni appena descritte valgono sia per le ipotesi di cessione immediata del credito d’imposta (lettera a del comma 1) sia per le ipotesi di cessione dopo uno sconto in fattura (lettera b).

Divieto di cessioni successive parziali e codice identificativo

A proposito del superbonus e di tutti gli altri bonus casa cedibili derivanti dalle opzioni di cessione e sconto in fattura viene esplicitato che «non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento» che disciplina le cessioni.

Perciò, ad esempio, un credito d’imposta di 1.000 ceduto da un privato a una banca potrà circolare solo nella stessa forma, senza che sia possibile spacchettarlo – ad esempio – in due parti. Per rendere possibile questa limitazione, a ogni credito sarà attribuito «un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni», secondo le modalità che definirà con provvedimento la stessa Agenzia.

Sia il divieto di cessioni parziali successive alla prima, sia il codice identificativo si applicheranno «alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022».

L’applicazione del contratto collettivo di lavoro

Secondo quanto annunciato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri, nel decreto è stato inserito l’obbligo per le imprese di applicare il contratto collettivo di lavoro del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’indicazione dovrà essere inserita nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture. I controlli saranno eseguiti dalle Entrate insieme a Inps, Inail e Casse edili. Attenzione: per come è stato annunciato, il rispetto dei contratti sarà requisito per beneficiare dei bonus anche in caso di utilizzo diretto, e non solo di cessione o sconto in fattura.

Mancano ancora i dettagli, ma l’obbligo dovrebbe scattare per i lavori avviati dopo l’entrata in vigore della norma (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, come ricordato).

Sanzioni e assicurazione per i tecnici

Il Governo vara una doppia stretta per i tecnici. Viene prevista la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che – nelle asseverazioni di cui al comma 13 dell’articolo 119 del Dl Rilancio – espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso o attesta falsamente la congruità delle spese.

C’è anche un’aggravante per l’ipotesi di reato: se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Viene modificato anche il comma 14 dell’articolo 119, quello che impone l’obbligo di stipulare una polizza per l’assicurazione della responsabilità civile da parte dei tecnici che firmano asseverazioni o attestazioni. Ora si dice che la polizza va stipulata «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Altri bonus Covid

Ai bonus Covid cedibili viene applicato lo stesso “allentamento” del divieto di cessioni successive alla prima previsto per il superbonus e i bonus casa. In pratica, diventano possibili due cessioni ulteriori a soggetti “qualificati”, che hanno l’obbligo di non acquistare crediti “sospetti” in base ai parametri del decreto legislativo 231/2007.

La stessa disposizione viene in sostanza inserita anche nell’articolo 122 del decreto Rilancio, che regola la cessione tra l’altro del tax credit locazioni commerciali.

Crediti regolati dal decreto Pnrr

Il Governo interviene anche per regolare le possibilità di circolazione del credito d’imposta per le imprese turistiche (previsto dall’articolo 1 del decreto sul Pnrr, Dl 152/2021). Viene perciò esplicitato che il tax credit è cedibile «solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni», anche in questo caso ai soggetti “qualificati” già elencati in precedenza (banche e così via), che hanno l’obbligo di non acquistare crediti “sospetti”, sempre in base ai parametri del decreto legislativo 231/2007.

Inoltre, si precisa che i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli.

Toccherà poi alle Entrate definire con un proprio provvedimento «le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica».

Una disposizione analoga è riprodotta nella norma che regola il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (articolo 4 del Dl 152/2021).

Articolo aggiornato il 19 febbraio 2022.

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