Imposte

Vigilanza, il logo aziendale sull’auto non è pubblicità

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati dalla legge ad apporre propri contrassegni distintivi sugli autoveicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività, così da poter essere immediatamente identificabili dalle forze dell’ordine. Va quindi escluso che l’apposizione abbia carattere pubblicitario e, di conseguenza, l’imposta comunale non è dovuta. Sono le conclusioni cui è giunta la Ctr Umbria con la sentenza 416/2/2016 (presidente Gasparini, relatore Orzella).

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui la società concessionaria del Comune di Terni accerta un istituto di vigilanza privata recuperando, per l’anno 2014, l’imposta comunale sulla pubblicità relativa ai contrassegni distintivi e al logo aziendale apposti sugli autoveicoli utilizzati per l’attività di vigilanza.

A detta dell’ente impositore, dal momento che ciascuna autovettura presentava quattro scritte (sugli sportelli, sul cofano e sul lunotto) recanti il nome della società, il sito internet e il numero di pronto intervento, si configurava un messaggio pubblicitario volto a incentivare la richiesta del servizio.

La società impugna l’avviso di accertamento, lamentando che i contrassegni non sono rimessi alla libera discrezionalità dell’istituto di vigilanza privata, ma sono imposti dalla legge e devono essere approvati dall’autorità pubblica competente, anche per quanto concerne il loro posizionamento sulle autovetture nonché la loro dimensione.

Pertanto, i contrassegni distintivi non svolgono alcuna funzione pubblicitaria-commerciale.

I giudici di primo grado rigettano il ricorso, ma il verdetto viene ribaltato in sede di appello. La Ctr conferma che è il Dm 269/2010 (vigente dal 15 marzo 2011) a richiedere che gli automezzi, quando utilizzati nell’esercizio dell’attività di vigilanza privata, devono essere sempre dotati di contrassegni distintivi dell’istituto con le caratteristiche approvate dall’autorità competente.

In altri termini, le norme vigenti obbligano tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia a dotare i propri autoveicoli di contrassegni distintivi e identificativi dell’istituto stesso. Anche le dimensioni di tali contrassegni, peraltro autorizzate dall’autorità di pubblica sicurezza (Questura), devono essere tali da consentirne l’immediata riconoscibilità alle forze dell’ordine. L’apposizione dei contrassegni sugli autoveicoli di servizio costituisce quindi uno dei requisiti operativi e qualitativi richiesti dalle norme regolatrici dell’attività di vigilanza privata, cui le società operanti nel settore devono obbligatoriamente attenersi.

Nel caso di specie, la natura non commerciale dei contrassegni distintivi era confermata dal fatto che non era riportato né l’indirizzo della sede della società né il suo numero di telefono diretto (essendo riportato solo quello di “pronto intervento”).

Su queste basi, la Ctr ha annullato l’avviso di accertamento condannando la concessionaria al pagamento delle spese di lite.

Ctr Umbria 416/2/16

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