L'esperto rispondeAdempimenti

Sanzione giornaliera di 100 euro per l’omessa trasmissione dei corrispettivi telematici

Credito d’imposta

di Giuseppe Barbiero

La domanda

Una Srl non ha effettuato i corrispettivi telematici dal 1° gennaio 2021 al 28 maggio 2021, per motivi tecnici, essendo un cantiere di estrazione cava non servito da internet in modo stabile. Fino al 17 marzo 2021 sono stati comunicati direttamente all’agenzia delle Entrate utilizzando la apposita piattaforma. Successivamente fino al 28 maggio 2021 non essendo funzionante la piattaforma non è stato possibile trasmettere i corrispettivi, però sono state emesse le ricevute fiscali in forma cartacea. Cosa si può fare al fine di regolarizzare tali omissioni? È possibile fare un ravvedimento ?
D.S. – Messina

Qualora la omessa trasmissione telematica dei corrispettivi sia stata preceduta dalla memorizzazione degli stessi e non abbia inciso sulla corretta quantificazione dell’Iva nelle liquidazioni periodiche, la regolarizzazione è effettuata con il versamento- mediante modello F24- della sanzione fissa di euro 100 per ogni trasmissione giornaliera omessa (articolo 11, comma 2-quinquies, decreto legislativo 471 del 1997). Non verificandosi tali condizioni, l’omessa memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comporta, oltre al versamento dell’Iva con gli interessi legali dello 0,01 per cento, in ragione d’anno, dal verificarsi dell’omissione (coincidente con il decorso di 12 giorni dalla effettuazione dell’operazione) a quello del versamento, la corresponsione della sanzione del 90 per cento dell’Iva corrispondente a ciascun corrispettivo non documentato, con un minimo di 500 euro (articolo 6, comma 2 bis e 4, decreto 471 citato). Sanzione riducibile, per ravvedimento,ad un nono o ad un ottavo (articolo 13, comma 1,lettera a-bis) e lettera b), del decreto 472 del 1997) se la violazione viene rispettivamente regolarizzata entro 90 giorni dalla data di omissione o entro il termine per la presentazione della dichiarazione. In alternativa, potrà attendersi il provvedimento di irrogazione per usufruire - se preventivamente calcolato più favorevole - dell’applicazione d’ufficio del cumulo giuridico (articolo 12, comma 2, decreto 472 citato).

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©