Professione

Accesso agli atti del Consiglio di disciplina anche su procedimenti archiviati

Il Consiglio nazionale dei commercialisti si schiera a favore della massima trasparenza, ma se gli interessati si oppongono l’ultima parola spetta al Consiglio di disciplina

di Federico Gavioli

Se un soggetto fa un esposto all’Ordine, qualora presenti motivata richiesta di accesso agli atti, il consiglio di disciplina è tenuto comunque a rilasciare la documentazione richiesta; è il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini 192, del 19 dicembre, pubblicato sul sito nazionale, il 21 dicembre.

Il quesito

Un Ordine territoriale fa presente che il consiglio di disciplina, a seguito di un esposto di un soggetto ha svolto attività propedeutica; tale attività si è svolta anche con l’audizione dell’esponente e dell’incolpato, e quest’ultimo ha prodotto una memoria difensiva.

L’esposto non ha avuto seguito perché dopo una fase preliminare il consiglio di disciplina ha archiviato il caso.

Il soggetto che ha fatto l’esposto ha chiesto di accedere agli atti ai sensi della legge 241/1990, con facoltà di estrarre documenti. Il quesito posto dall’Ordine territoriale al Cndcec è finalizzato a sapere se il consiglio di disciplina sia tenuto, o meno, a consentire l’accesso al soggetto istante, con facoltà di estrarre ogni documento, incluse memorie difensive di parte, anche se il procedimento disciplinare non è mai stato aperto, essendo stata svolta solo attività propedeutica conclusasi con l’archiviazione.

La risposta del Consiglio nazionale

Il Cndcec osserva preliminarmente che il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo e la qualità di esponente comporta in capo al medesimo la titolarità di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», come richiede la normativa di riferimento, contenuta nella legge 241/1990.Se la richiesta di accesso agli atti, compresa quella formulata da chi fa l'esposto all'Ordine, è motivata ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 241/1990, il Consiglio di Disciplina è tenuto a consentire il citato accesso. È tuttavia necessario, prima di dare seguito alla richiesta di accesso agli atti, che il Consiglio di Disciplina dell’Ordine, informi i soggetti interessati o meglio tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, tra i quali rientra senza dubbio il professionista oggetto dell’esposto.Il Cndcec riepiloga la procedura:

1)il Consiglio di Disciplina, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua i soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi;

2)il soggetto controinteressato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione può presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso;

3)decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, il Consiglio può provvedere sulla richiesta di accesso. Infine, se il soggetto controinteressato manifesta opposizione, spetta al Consiglio di Disciplina decidere al riguardo.

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