Controlli e liti

Rimborso dell’euroritenuta anche dopo la voluntary

I giudici disattendono le conclusioni dell'Agenzia: non è un ravvedimento. L’ufficio aveva negato le restituzioni mancando la dichiarazione quadro RW

Il diritto al rimborso dell’euroritenuta spetta anche al contribuente che ha aderito alla voluntary disclosure. La Corte di Cassazione - Sezione tributaria, sentenza 798/2023 depositata giovedì 12 gennaio - mette probabilmente la parola fine su una “coda” molto dibattuta della campagna di rientro dei capitali del 2015 ripetuta con minor successo, ma regole procedimentali sostanzialmente identiche, due anni dopo.

A portare fino al grado di legittimità la questione - rimborso sì, rimborso no - è stata l’agenzia delle Entrate, al termine di un braccio di ferro con un contribuente che si era regolarizzato - fronte estero - nel settembre del 2015. Questi, conclusa l’emersione, aveva chiesto un anno dopo all’ufficio il rimborso dell’euroritenuta regolarmente trattenuta dalla banca in Svizzera nelle annualità coinvolte dalla regolarizzazione.

Ma la sollecitazione del risparmiatore non aveva smosso l’Agenzia che aveva lasciato decorrere il silenzio rifiuto. Rifiuto arrivato in forma esplicita solo all’esito del primo grado davanti alla Ctp, che aveva accolto i rilievi delle Entrate secondo cui l’euroritenuta non poteva essere rimborsata «mancando, nel caso di specie, il presupposto di cui all’art.165 del Tuir, il cui comma 8 nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero». Secondo il giudice, inoltre, difettava la prova («generica») dell’avvenuto pagamento dell’euroritenuta (300 mila euro) pure certificato dalla banca-sostituto d’imposta. Le ragioni del contribuente - assistito dallo studio Vallefuoco - erano state accolte solo dalla Ctr, davanti a cui le Entrate avevano eccepito anche la mancata presentazione della dichiarazione integrativa prevista dalla Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

L’Agenzia davanti alla Cassazione - sostenuta anche dalle conclusioni del Procuratore generale - ha ribadito tra l’altro che la mancata indicazione delle disponibilità estere nelle dichiarazioni aveva impedito al reddito estero di concorrere alla formazione dell’imponibile.

Secondo la Cassazione invece non può ostare il rimando contenuto nell’articolo 10 del dlgs 84/2005 (recepimento della Direttiva euroritenuta) all'articolo 165 del Tuir, che esclude il diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero in caso di omessa indicazione in dichiarazione dei redditi esteri (come quelli appunto emersi solo in seguito alla Vd). In effetti la Direttiva, mirando all'armonizzazione fiscale in tema di imposte dirette, non prevede alcuna distinzione tra imposizione diretta ordinaria, sostitutiva (come quella dei redditi oggetto di Vd) o speciale, come discrimine per l’operatività del divieto di doppia imposizione alcuna. Pertanto, il collegamento tra Direttiva e Tuir va riferito soltanto alle «modalità di determinazione del credito d'imposta, non comportando l’omessa indicazione del reddito estero nelle dichiarazioni l'automatica negazione del diritto al rimborso dell'euroritenuta». Depone in tal senso lo stesso art. 10, comma 2 del dlgs 84/2005, il quale contempla il rimborso come metodo di recupero dell'indebito anche per i casi di inapplicabilità dell’articolo 165 Tuir.

Insomma, le fonti comunitarie, convenzionali e attuative interne, impongono un’applicazione delle norme interne (Testo unico delle imposte sui redditi e disciplina della collaborazione volontaria) comunitariamente e convenzionalmente orientata. Allo stesso modo è infondata l’assimilazione proposta dal Pg e dall'Amministrazione finanziaria della volountary disclosure all’accertamento con adesione, vista la profonda diversità dei due istituti: prima fra tutte il fatto che l’accertamento con adesione prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente, elementi assenti nel caso della procedura di voluntary disclosure.

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