Adempimenti

Rivalutazione, in Redditi il costo della deduzione ridotta a 18 anni

Nel rigo RQ100 la maggiore imposta dovuta per evitare il recupero in 50 anni. Versamento integrativo con un codice tributo ancora da definire

Nuovo rigo, nel modello Redditi 2022, per gestire l’opzione volta a salvaguardare l’ammortamento in 18 anni (anziché in 50) per i marchi (rivalutati o riallineati) e per l’avviamento (riallineato) nel bilancio 2020 in base a quanto previsto dall’articolo 110 del Dl 104/2020.

L’abnorme allungamento del periodo di ammortamento di queste attività immateriali (per le quali l’articolo 103 Tuir prevede la deduzione per un ammontare non superiore a 1/18 del costo) è intervenuto – in espressa deroga allo Statuto del contribuente – per effetto del comma 622 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, che ha inserito due nuovi commi (8-ter e 8-quater) al predetto articolo 110. Il comma 8-quater, in particolare, consente di mantenere l’originaria previsione di deduzione in diciottesimi a condizione che l’imposta sostitutiva determinata in occasione della rivalutazione o del riallineamento (pari al 3% dell’importo che assume rilevanza fiscale) sia incrementata sino a raggiungere le percentuali previste dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, vale a dire il 12% sino a 5 milioni (differenza 9%), il 14% per il maggior valore sino a 10 milioni (differenza 11%) e il 16% sui valori eccedenti i 10 milioni di euro (differenza 13%).

Il tutto trova evidenza al rigo RQ100 della sezione XXIV del modello Redditi, l’anno scorso dedicata proprio al calcolo della sostitutiva “ordinaria”. Coerentemente con la norma, il modello propone un calcolo che parte dal maggior valore fiscalmente attribuito all’attività immateriale, a cui segue la determinazione della sostitutiva in base all’articolo 176, che viene poi “nettizzata” di quanto dovuto in base alla originaria scelta di rivalutare/riallineare, in modo da ottenere l’imposta sostitutiva da “rabboccare”. Tale differenza va versata in due rate di pari importo, in corrispondenza del saldo delle imposte dovute, rispettivamente, per il primo e il secondo periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione o il riallineamento sono stati eseguiti (periodi 2021 e 2022 per i soggetti “solari”). Pertanto, anche chi ha optato per il versamento a rate dell’imposta sostitutiva del 3%, pare debba sottrarre l’intero importo (comprensivo anche delle due rate non ancora versate), il che dovrebbe significare che, oltre alle nuove due rate riguardante l’ammontare dovuto per l’opzione esercitata, si debba proseguire anche con il versamento delle due rate residue della sostitutiva originaria.

Le istruzioni segnalano che il versamento integrativo avverrà «utilizzando l’apposito codice tributo» che non risulta ancora approvato. Inoltre non sembra che sia presa in considerazione l’ipotesi di un affrancamento solo parziale, del resto assai difficile da gestire contabilmente e fiscalmente, a meno che non si riferisca ad attività generate da operazioni differenti. (sul punto sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali).

Per quanto attiene, invece, all’opzione di «accettazione passiva» della prolungata deduzione, il nuovo codice 69 del rigo RF31 accoglie la variazione in aumento della quota di ammortamento eccedente l’importo previsto dal comma 8-ter. L’eventuale minusvalenza in caso di cessione va indicata a rigo RF55 con codice 89 (il problema si porrà soprattutto nei prossimi anni).

Nessuna traccia reca il modello con riferimento all’altra opzione possibile in base al comma 624 dell’articolo 1 della legge 234/2021, vale a dire la revoca (anche parziale) dell’intervenuta operazione di rivalutazione/riallineamento. In effetti, mentre nel primo caso il minor ammortamento deducibile rispetto a quello preventivato verrà gestito combinando le quote stanziate in bilancio con le riprese temporaneamente non deducibili a quadro RF, nel secondo caso sarà il provvedimento direttoriale delle Entrate previsto dal comma 624 a fornire istruzioni sul recupero di quanto versato (in proposito si auspica che tra le opzioni sia annoverata la compensazione in F24).

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