I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 21 al 29 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Sostegni bis/Agevolazioni

Legge 23 luglio 2021, n. 106, SO n. 25 alla GU 24 luglio 2021, n. 176

Decreto Sostegni bis: conversione in legge

Con la conversione in legge del Dl 25 maggio 2021, n. 73 vengono introdotte alcune novità, anche a seguito dell'inserimento del contenuto di due decreti abrogati (Dl 89/2021 «Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario» e Dl 99/2021 Decreto «Lavoro e Imprese»; sono fatti salvi gli effetti nel frattempo prodotti).

Contributi a fondo perduto

Viene elevata la soglia dei ricavi o compensi del 2019 da 10 a 15 milioni di euro. Inoltre, viene abrogato il contributo a fondo perduto (Cfp) del comma 30 dell'articolo 1 (il quale prevedeva che in caso di risorse inutilizzate per il Cfp del Dl 41/2021 e quello «alternativo» del Decreto Sostegni bis sarebbe stato possibile erogare un Cfp in favore di soggetti con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro).

Nuovi termini di versamento

Il nuovo articolo 1-sexies modifica i termini di versamento delle rate della rottamazione-ter (articolo 3, Dl 119/2019 e articolo 16-bis, Dl 34/2019), della definizione agevolata delle risorse proprie Ue (articolo 5, Dl 119/2018) e del saldo e stralcio (articolo 1, commi 184 e seguenti, legge 145/2018). Si prevede che il versamento delle rate dovute nel 2020 e del 2021 – dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – si considera tempestivo se effettuato (anche con ritardo non superiore a 5 giorni): a) entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; b) entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; c) entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; d) entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; e) entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.L'articolo 9 contiene la proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione. In particolare, si concluderà il 31 agosto 2021 il periodo di sospensione (iniziato, in genere, l'8 marzo 2020) dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione. Il pagamento andrà effettuato entro il 30 settembre 2021.Il nuovo articolo 9-ter proroga al 15 settembre 2021 i versamenti dovuti dai soggetti Isa (viene superato il precedente termine – prorogato al 20 luglio 2021 – dal Dpcm 28 giugno 2021). Entro detto termine potranno essere effettuati i versamenti, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, di quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, aventi come scadenza naturale quella compresa tra il 30 giugno 2021 e il 31 agosto 2021. Lo slittamento coinvolge anche i soggetti che rientrano in cause di esclusione dall'applicazione degli Isa, i soggetti che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.Il rinvio riguarda anche i soggetti Ires: sia coloro che hanno il termine di versamento fissato al 30 giugno 2021 (es. coloro che hanno approvato il bilancio negli ordinari termini di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) sia coloro che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, che erano invece esclusi dalla proroga stabilita dal Dpcm 28 giugno 2021 (es. società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021).

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Viene ridotto da 4 mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini del riconoscimento dei benefici (articolo 2).

Bonus affitti

Si prevede l'estensione (il limite dei ricavi è triplicato ed è previsto un nuovo calcolo del calo del fatturato) e la proroga del bonus affitti (credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per affitto d'azienda), che ora viene riconosciuto anche agli esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 15 milioni di euro (articolo 4).

Rideterminazione del canone di locazione

Per chi ha subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, fatturato o corrispettivi durante la pandemia si prevede che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021 (articolo 4-bis, che modifica l'articolo 9-novies, Dl 41/2021).

Imu degli immobili locati

Disposta l'esenzione Imu per i proprietari di immobili i cui inquilini hanno lo sfratto sospeso a seguito dei provvedimenti adottati per la pandemia (articolo 4-ter).Il beneficio riguarda gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità: entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021; dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.

Turismo

Sono disposte le misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione.Inoltre, è modificato il tax credit vacanze con la possibilità di spendere il bonus anche per il pagamento dei pacchetti turistici (articolo 7-bis).

Tari

Il nuovo articolo 9-bis dispone il differimento della Tari dando tempo sino al 31 luglio per l'approvazione delle relative tariffe.

Credito d'imposta Pos

Il credito d'imposta passa dal 30% al 100%, se si utilizzano sistemi di pagamento evoluti (articolo 11-bis). La disposizione agevolativa era già prevista dall'articolo 1, Dl 99/2021, ora abrogato.La precisazione inserita in sede di conversione sancisce che le agevolazioni spettano per gli strumenti «nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto». Occorrerà quindi attendere lo specifico provvedimento per definire quali siano gli strumenti effettivamente oggetto dell'agevolazione.

Cashback

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11-bis sospendono il programma cashback a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni

Il nuovo termine per effettuare gli adempimenti (redazione della perizia e versamento dell'imposta sostitutiva) necessari alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2021 è fissato al 15 novembre 2021 (articolo 14).

Credito d'imposta per la ricerca scientifica

Il nuovo articolo 31-bis istituisce un credito d'imposta del 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.Il nuovo art. 31-ter prevede la riduzione dell'Iva sino al 31 dicembre 2021 su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati dall'Ue.

Bonus sanificazione

Con l'articolo 32 viene rimodulato il credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI), ammesso ora anche ai Bed and breakfast.

Formazione professionale

Il nuovo articolo 48-bis introduce il tax credit del 25% per le spese sostenute fino al 2021 a favore della formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti, mentre l'articolo 60-bis istituisce un bonus per finanziare le iniziative formative aventi lo scopo di sviluppare e acquisire competenze manageriali.

Bonus auto

Sono previsti incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (articolo 73-quinquies).

Iva/Reverse charge

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 luglio 2021, n. 501

Errata applicazione del reverse charge: sanzione applicabile

Nel caso di erroneo assolvimento dell'Iva ordinaria in luogo del meccanismo dell'inversione contabile si applica la sanzione in misura fissa.In tale ipotesi, l'imposta, seppure assolta in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse charge), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, con conseguente confluenza nella liquidazione periodica. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d'imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Potrebbe essere il caso di operazioni – territorialmente rilevanti in Italia – effettuate da soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia. In tal caso il debitore dell'imposta è il soggetto residente o stabilito in Italia (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972). Tale obbligo ricorre anche se il cedente o prestatore estero è identificato ai fini Iva in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di «non residente» del fornitore.Quindi, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta relativa ai servizi resi dal prestatore-soggetto passivo Iva stabilito in Germania ed identificato in Italia, il soggetto passivo Iva stabilito in Italia avrebbe dovuto considerare irrilevante la fattura emessa dal rappresentante fiscale con la partita Iva italiana attribuita al fornitore estero, e avrebbe dovuto richiedere a quest'ultimo l'emissione di una fattura con la sua partita Iva estera, da integrare ed annotare nei registri Iva delle vendite e degli acquisti, per assolvere l'imposta con il sistema dell'inversione contabile.Se l'imposta è stata assolta dal cedente/prestatore estero tramite la partita Iva italiana (con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza), in luogo del meccanismo dell'inversione contabile da parte del cessionario/committente italiano, la norma prevede che, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o il prestatore.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 502

Intermediazione nella cessione di titoli azionari: regime di esenzione

L'articolo 10, comma 1, numero 9), Dpr 633/1972 stabilisce che sono esenti da Iva le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) del medesimo articolo 10 (tra queste rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali.Tali disposizioni recepiscono l'articolo 135, paragrafo 1, lettera f), Direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2.Al riguardo, la Corte di Giustizia Ue ha avuto modo di chiarire che il termine «negoziazione» contempla un'attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario. Quindi l'attività di negoziazione è un servizio reso ad una delle parti contrattuali e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l'altro, nell'indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nel mettere in contatto le parti e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche.La finalità di tale attività è, quindi, di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto (non è parte del contratto).Ne emerge che l'esenzione in commento è di tipo oggettivo e che l'attività di intermediazione si sostanzia nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, come nel caso dei contratti di mandato, agenzia e mediazione.Alla luce di quanto detto anche l'attività finalizzata al collocamento delle azioni inoptate può fruire del regime di esenzione Iva.

Iva/Accessorietà

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 503

Cessione di azioni e servizi di consulenza: principio di accessorietà

L'agenzia analizza una serie di prestazioni di servizi rispetto all'operazione principale di cessione di partecipazioni alla luce del principio di accessorietà di cui all'articolo 12, Dpr 633/1972.Il riscontro della sussistenza del rapporto (nesso) di accessorietà, agli effetti dell'Iva, tra l'operazione principale di cessione di azioni e le prestazioni di servizio rese, in esecuzione dell'incarico di consulenza, dall'advisor finanziario comporterebbe, di fatto, l'estensione del regime di esenzione Iva previsto, dall'articolo 10, comma 1, numero 4), Dpr 633/1972, per le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli anche al complesso dei servizi di consulenza erogati.Per quanto concerne il principio di accessorietà ai fini Iva, l'articolo 78, paragrafo 1, Direttiva 28 novembre 2006, n. 112/2006/Ce – norma trasfusa nell'articolo 12 citato – stabilisce che nella base imponibile devono essere comprese le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione.La predetta disposizione normativa prevede, dunque, che rientrano nella base imponibile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi anche le spese accessorie addebitate al committente o acquirente da parte del prestatore dell'operazione principale. Infatti, l'articolo 12, comma 1, Dpr 633/1972 – nell'esemplificare alcune cessioni o prestazioni accessorie all'operazione principale (il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti e contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazioni di servizi) richiede che le prime siano effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese. In tal caso le operazioni accessorie non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.La norma è stata più volte analizzata da documenti di prassi e dalla giurisprudenza, chiarendo che una cessione di beni e una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando: a) integrano, completano e rendono possibile quest'ultima; b) sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese); c) sono rese a favore del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale.In applicazione di tali principi, sotto il profilo oggettivo, affinché si delinei un rapporto di accessorietà non è sufficiente che la prestazione accessoria assicuri una generica utilità all'attività principale. Una prestazione deve essere considerata accessoria quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Per quanto concerne il profilo soggettivo, ai fini della sussistenza del rapporto di accessorietà, è necessario che le prestazioni accessorie siano poste in essere dal medesimo soggetto, ovvero per suo conto e a sue spese, in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno di norma la funzione di rendere possibile. Ad esempio, è accessoria una prestazione di trasporto di un bene fatturato dal cedente al cessionario, anche se tale servizio è eseguito da un mandatario (per suo conto) del cedente medesimo. In questa ipotesi il riaddebito delle spese di trasporto dal cedente al cessionario seguirà lo stesso trattamento previsto per la cessione di un bene.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 504

Cessione di dispositivi medici per il monitoraggio cardiaco da remoto: aliquota applicabile

Secondo l'agenzia, sia il dispositivo cardiaco sia il monitor – rappresentando un unico bene, un sistema inscindibile di cura dei disturbi cardiovascolari – sono ceduti con aliquota Iva al 4%.I sistemi più avanzati, denominati «Dia», hanno la possibilità di effettuare un monitoraggio del dispositivo impiantato nell'organismo umano (es. pacemaker) consentendo al medico che riceve le informazioni sull'andamento del dispositivo. In sostanza il Dia, tramite un'antenna incorporata e un apposito software, trasmette i dati registrati dall'apparecchio alla struttura medica di riferimento.L'istante riferisce che spesso la struttura ospedaliera non ordina contemporaneamente il Dia (per il monitoraggio) e l'apparecchio da impiantare, ma richiede quest'ultimo solo successivamente. Inoltre, potrebbe accadere che, in funzione delle diverse gare pubbliche o private, la cessione avvenga in un momento successivo, a prezzo autonomo già determinato in sede di gara. Alla luce di queste possibilità, si chiede se l'acquisto del dispositivo da impiantare possa essere assoggettato all'aliquota Iva agevolata del 4% e se parimenti si possa considerare l'operazione accessoria alla cessione del Dia (articolo 12, Dpr 633/1972) e applicare l'Iva ridotta.L'agenzia delle Entrate precisa che: a) l'apparecchio monitor non può essere considerato una parte del dispositivo impiantabile, in quanto il funzionamento meccanico o elettrico del pacemaker o del defibrillatore, inserito nel corpo del paziente, non è influenzato da esso. La sua funzione è quindi accessoria; b) se il dispositivo è presentato congiuntamente al Dia, si tratta di un kit che rientra nella voce doganale 9021. In tal caso, gli acquisti e le cessioni dell'apparecchio monitor, congiuntamente al relativo dispositivo impiantabile, sono assoggettati all'aliquota Iva ridotta nella misura del 4% (ai sensi del numero 30 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972); c) nel caso in cui la cessione dei due beni sia separata, poiché il numero 33) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata alle cessioni di «parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32», potrebbe venir meno il principio di accessorietà (se i beni hanno funzionalità autonoma), ma i beni oggetto di cessione e importazione sono legati fra di loro e hanno comunque un'univoca destinazione d'uso (e quindi la medesima aliquota).Pertanto, anche alla luce dei principi espressi con la Rm 72/E/2015 (secondo cui «L'operatività dell'agevolazione in commento è subordinata alla condizione che i beni oggetto di cessione e/o importazione abbiano una univoca destinazione d'uso, e siano strettamente connessi da un punto di vista meccanico e/o funzionale ai beni rientranti nella voce doganale 9019, (attuale 9021), di cui al citato punto 30») e considerando, inoltre, che il Dia e il dispositivo costituiscono un unico sistema «Home Monitoring» di cura, l'agenzia ritiene che, se i beni ceduti non hanno funzionalità autonoma ma accessoria, potranno rientrare tra quelli previsti al citato numero 33) e fruire, quindi, dell'aliquota Iva ridotta.

Iva/Depositi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 506

Deposito fiscale: carburanti ad uso diverso da quello di autotrazione

Il caso riguarda il regime Iva alle operazioni di estrazione da un deposito fiscale di carburante, identificato dal codice doganale n. 27101943, che sarà trasportato e custodito, tramite autobotte, in un altro deposito fiscale. Il combustibile in questione, identificabile in termini di nomenclatura combinata a uno di quelli identificati dal Dm Mef 13 febbraio 2018, sarà in seguito impiegato dall'interpellante nelle operazioni di bunkeraggio navale e mai utilizzato per l'autotrazione.L'articolo 1, comma 939, legge 205/2017 ha previsto la non applicazione dell'Iva per le cessioni di benzina e gasolio, usati come carburanti per motori, ed altri combustibili che intervengono durante la custodia nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato. Il citato comma 939 individua una deroga al regime antifrode introdotto dal comma 937, secondo cui le operazioni d'immissione al consumo da un deposito fiscale e/o di estrazione da un deposito di un destinatario registrato di carburanti per motori o altri prodotti carburanti, individuati con apposito decreto Mef, sono subordinate al versamento diretto dell'Iva con F24, senza possibilità di compensazione.Il comma 937, infatti, ha modificato la disciplina Iva per alcuni prodotti energetici: la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e gli altri carburanti o combustibili da individuare con decreto Mef, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8, Dlgs 504/1995 (Testo unico accise).Il Dm 13 febbraio 2018 citato, attuativo del comma 937, ha individuato i prodotti a cui si applica la disciplina finalizzata al contrasto delle condotte fraudolente relative a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione. In particolare, l'articolo 2 del Dm ha stabilito che «le norme di cui all'articolo 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d.27102011)».Con la Cm 18/E/2019 è stato precisato che l'articolo 2 citato «delimita il campo di applicazione del regime in commento circoscrivendolo ai predetti carburanti per motori riservati all'impiego di autotrazione, con ciò escludendo quelli utilizzati per altre destinazioni particolari (quali i trasporti ferroviari, la navigazione marittima ed aerea); ne restano altresì esclusi la benzina ed il gasolio utilizzati in impieghi agricoli che, in osservanza di specifica disciplina agevolativa prevista in materia di accisa, sono immessi in consumo ad aliquota ridotta e sottoposti a denaturazione» e che «l'individuazione dei suddetti prodotti rientra nella ratio della novella normativa, (...), di contrastare fenomeni di evasione e di frode dell'Iva realizzati in uno specifico settore merceologico».Sarebbero esclusi, quindi, dall'ambito applicativo del regime antifrode quei combustibili, individuati dagli specifici codici doganali, destinati ai trasporti ferroviari, navigazione marittima e aerea, in ragione del fatto che per tali operazioni potrebbe realizzarsi, in via generale, un regime fiscale agevolato in termini di accise.Da quanto sopra, deriva che il trasferimento da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, di carburanti identificati con determinati codici di nomenclatura doganali (27101245, 27101249, 27101943, 27102011) regolarmente utilizzabili per motori destinati all'autotrazione rientra sempre nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'articolo 1, comma 939, legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e non è soggetto a tassazione. Questo a prescindere dalla circostanza che il combustibile sia impiegato per le operazioni di bunkeraggio navale e per usi diversi dall'autotrazione (trasporti ferroviari, navigazione marittima e aerea), ma nella misura in cui per le operazioni di tali combustibili può trovare applicazione un regime fiscale agevolato in termini di accise.

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 507

Strumenti anti-Covid: esenzione per l'importazione e la cessione

Una società, che opera nel campo delle apparecchiature biomedicali, importa in Italia degli strumenti destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 124, comma 1, Dl 34/2020).Il legislatore, con lo scopo di far fronte alla carenza degli strumenti necessari ad arginare la pandemia, ha previsto un regime speciale per facilitare la circolazione dei beni necessari a ostacolare la diffusione della pandemia, in linea con la decisione della Commissione Ue 3 aprile 2020, n. 2020/491 a cui è collegata la determinazione direttoriale delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/RU dello stesso giorno. La decisione ha introdotto un regime di esenzione dai dazi doganali e dall'Iva per le importazioni dei beni in questione effettuate dai soggetti elencati alla lettera c) del documento e al punto 1 della decisione direttoriale, o dai soggetti che per questi operano (in pratica, autorità, enti e Amministrazioni pubbliche). L'agevolazione, originariamente in vigore per il periodo 30 gennaio-31 luglio 2020, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria è stata prorogata al 30 aprile 2021 con la successiva decisione Ue n. 2020/1573.L'istante, alla luce della proroga, chiede se sia confermata la possibilità di applicare il regime di esenzione anche alle successive cessioni effettuate nei confronti dei soggetti legittimati all'agevolazione, riguardanti gli stessi beni (individuati dalla Cm 19/D/2020), come precedentemente chiarito con la Cm 11/E/2020. La risposta dell'agenzia è positiva.L'Amministrazione finanziaria ripercorre gli altri provvedimenti della Commissione e delle Dogane che nel tempo sono intervenuti sull'argomento e osserva che, nonostante le proroghe e le altre modifiche apportate, la ratio e le finalità del beneficio non sono cambiati rispetto all'origine, né sono mutati i presupposti di accesso all'esenzione e i soggetti ammessi, come ha chiarito la Cm 43/D/2020. Di conseguenza, la società che importa tali beni per conto di un soggetto legittimato all'applicazione del beneficio può cedere gli stessi strumenti a quest'ultimo senza pagare l'Iva. La formulazione della decisione Ue è ampia e dà rilievo alla destinazione dei beni importati più che alla loro natura e al soggetto che effettua l'operazione. Possono beneficiare dell'esenzione, quindi, non solo i soggetti legittimati, ma anche chi agisce per loro conto. «Inoltre» chiariva la circolare «al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, si ritiene che il regime di esenzione Iva possa essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati «per loro conto» e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione».L'agenzia ritiene, in conclusione, che l'istante possa applicare l'esenzione Iva alle importazioni realizzate su incarico dei soggetti legittimati, anche su implicito mandato, e alle successive cessioni nei confronti di questi ultimi, secondo le regole e i termini fissati nella decisione Ue n. 2020/491 e nella Cm 11/E/2020.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 luglio 2021, n. 509

Iva in importazione e contratto di consignment stock

Il contratto di consignment stock (o call-off stock) rappresenta una tipologia negoziale che prevede il trasferimento dei beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale, in base alle proprie esigenze, effettua dei prelievi in qualsiasi momento e da allora ne diventa effettivo proprietario, previa annotazione della dichiarazione doganale nel registro Iva acquisti.Nell'ambito del contratto di consignment stock, relativamente ai beni importati, nonostante non si sia verificato un concreto passaggio di proprietà, l'operatore Iva italiano può detrarre l'imposta pagata. Il diritto alla detrazione era già stato affermato: 1) dalla Rm 346/E/2008, la quale ha precisato che «per i beni importati [...] l'Iva deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all'atto della loro introduzione nel territorio nazionale» e che, in linea con la direttiva Iva Ue, «la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell'Iva pagata, bensì occorre che i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l'oggetto dell'attività d'impresa, ossia siano ad essa inerenti»; 2) dalla Corte di Cassazione (sentenza 7016/2001) secondo cui «tutti i soggetti cui compete la qualità di debitori dell'Iva in relazione a operazioni d'importazione hanno, in astratto, il diritto di detrazione del tributo pagato, purché ricorrano le ulteriori condizioni per la nascita di tale diritto, e principalmente l'impiego del bene importato per l'esercizio dell'impresa e per il compimento di operazioni soggette ad Iva, ovvero, secondo l'espressione corrente nella prassi italiana, l'inerenza all'esercizio dell'impresa».La risposta in esame non si discosta dal precedente intendimento, richiamando sia le norme di riferimento (articoli 67 e 19, Dpr 633/1972) sia alcune conclusioni della Corte di Giustizia Ue.Inoltre, secondo il Testo unico della legge doganale «ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana...» (articolo 56, Dpr 43/1973 o Tuld), che può essere fatta da chiunque presenti in dogana la merce (non necessariamente dal proprietario della merce).L'importazione si considera effettuata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione da parte dell'autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta. Il documento assume così il valore di dichiarazione doganale e attesta l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità richieste. In proposito, l'articolo 77, Regolamento Ue 952/2013 precisa che «il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana» (articolo 38, Tuld).In senso conforme l'articolo 201, Direttiva Ue 2006/112/Ce prevede che «All'importazione l'Iva è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione».Per individuare il soggetto obbligato, le disposizioni unionali non fanno dunque riferimento né all'importatore né al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana, ossia al proprietario della merce o al soggetto tramite il quale si effettua l'importazione (articolo 38, Tuld).Chiarito ciò, in relazione al diritto alla detrazione, questo sorge esclusivamente in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (articolo 19, Dpr 633/1972). È necessario, quindi, che l'Iva assolta rappresenti una spesa connessa in via diretta e immediata con «il complesso delle attività economiche del soggetto passivo» (Corte di Giustizia Ue, causa C-132/16). Ai fini della detrazione è quindi necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell'Iva in dogana sia anche colui che utilizza i beni importati nell'esercizio dell'attività propria così da realizzare il «nesso diretto ed immediato» tra operazioni attive e operazioni passive, inerenti all'attività d'impresa.Con il contratto di consignment stock il trasferimento della proprietà dei beni si realizza solo al momento del prelievo della merce da parte del cliente, che può avvenire sia in blocco che a più riprese. In tal modo, il compratore riesce ad avere la disponibilità della merce in magazzino senza essere tenuto a effettuare alcun pagamento del prezzo della merce, che avverrà soltanto al momento dell'effettivo prelievo. Si attua, quindi, una traslazione del momento di trasferimento della proprietà. All'atto dell'importazione, però, il differimento del momento in cui si realizza l'effetto traslativo della proprietà non influenza l'esigibilità dell'imposta. L'Iva è comunque accertata, liquidata e riscossa in dogana al momento dell'immissione in libera pratica, anche se l'acquirente italiano non è proprietario della merce.Il cessionario italiano può quindi immediatamente detrarre l'va assolta in dogana a condizione che i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività e la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.

Iva/Rivalsa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 luglio 2021, n. 510

La maggiore imposta pagata dal cedente può essere recuperata anche dal cessionario non residente

La risposta fornisce un'interpretazione estensiva dell'articolo 60, ultimo comma, Dpr 633/1972, norma che dispone il diritto di rivalsa del cedente e il diritto alla detrazione del cessionario della maggiore Iva richiesta al cedente. In particolare, la norma stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione. In questo modo il legislatore ha ripristinato la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'Erario a titolo d'imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione (esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell'imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.Nonostante la lettera della norma sopra richiamata faccia riferimento alla maggiore imposta emergente da avvisi di accertamento o rettifica, la prassi è da sempre orientata in favore di una lettura non restrittiva della medesima.Infatti, con le risposte ad interpello nn. 128 e 129 del 2019 sono state estese anche alla definizione agevolata delle controversie di cui all'articolo 6, Dl 119/2018 le conclusioni raggiunte dalla Cm 25 settembre 2017, n. 23/E con la quale era stato consentito al cedente o prestatore, che avesse aderito validamente alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'articolo 11, Dl 24 aprile 2017, n. 50, di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 60, ultimo comma, citato.L'agenzia conferma che il soggetto legittimato ad esercitare la rivalsa, ai sensi dell'articolo 60, ultimo comma, sia la società, sede secondaria della casa madre tedesca, mediante la propria partita Iva italiana (destinataria dell'avviso di accertamento).Quanto al soggetto nei confronti del quale occorre emettere la nota di debito e le modalità di recupero della maggiore Iva addebitata in via di rivalsa, viene osservato che nel sistema dell'Iva vige, a garanzia della neutralità dell'imposta, il principio di alternatività delle forme di utilizzazione del credito Iva: il contribuente può portare in detrazione l'imposta corrisposta in rivalsa sulle operazioni passive da quella dovuta sulle operazioni attive, oppure, al verificarsi di determinati presupposti, domandarne il rimborso.Tale principio – volto a salvaguardia della neutralità dell'imposta – vale anche con riguardo all'articolo 60 in esame, e deve riconoscersi anche con riferimento al cessionario/committente non residente Ue o extra-Ue.Quindi, per il recupero dell'imposta addebitatagli in via di rivalsa, il cessionario/committente non residente non è obbligato a ricorrere all'istituto dell'identificazione diretta o a nominare un rappresentante fiscale. Se la nota di variazione in aumento viene emessa nei confronti della partita Iva della cessionaria (destinataria della fattura originaria) che non può esercitare la detrazione dell'imposta (non avendo una posizione Iva in Italia) potrà recuperare l'Iva assolta in rivalsa mediante richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 38-bis2, Dpr 633/1972 (trattandosi di un soggetto stabilito in un altro Stato Ue).In alternativa resta, comunque, possibile che la cessionaria acquisisca una partita Iva italiana, mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ovvero l'identificazione diretta, a cui può far intestare la nota di variazione emessa dall'istante al fine di recuperare in detrazione l'imposta pagata in rivalsa, ovvero chiederla a rimborso in dichiarazione annuale, ai sensi dell'articolo 38-bis, Dpr 633/1972.

Iva/Buono corrispettivo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 luglio 2021, n. 512

Voucher multiuso utilizzato parzialmente: base imponibile

Per l'articolo 6-quater, Dpr 633/1972, il buono-corrispettivo è multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. In tal caso ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Quindi, al fine della distinzione, ciò che assume rilevanza è la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.Per i buoni multiuso, l'Iva è esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto all'imposta.In linea generale, in caso di voucher multiuso, la base imponibile dell'operazione soggetta ad imposta è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono corrispettivo multiuso al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati (articolo 13, comma 5-bis, Dpr 633/1972). Se il buono corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono corrispettivo.

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Circolare agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 9/E

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Vengono analizzate – sotto forma di risposte a domande – le disposizioni agevolative previste dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), consistenti in un credito d'imposta spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi che investono in beni strumentali nuovi.Un chiarimento importante attiene al coordinamento del credito d'imposta spettante fino al 31 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2020) e quello che decorre dal 16 novembre 2020 (legge di bilancio 2021).

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 508

Investimenti in beni strumentali nuovi: il credito d'imposta è cumulabile con altri contributi

Viene confermato che il credito d'imposta spettante per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, comma 185, legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificato dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 178/2020) è cumulabile con altre agevolazioni, come contributi pubblici, a fronte dei medesimi costi agevolabili.Vige un solo limite, ossia che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale, come espressamente previsto, va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dall'irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini Ires che ai fini Irap.Inoltre, è stato chiarito che lo strumento agevolativo in esame può essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 27 luglio 2021

Contributo a fondo perduto per i Comuni montani colpiti da eventi calamitosi

L'articolo 60, comma 7-sexies, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto la possibilità di presentare l'istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) per coloro che: a) non avevano presentato l'istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 10 giugno 2020; b) a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell'elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 5 febbraio 2021, sono state definite le modalità di attuazione del citato articolo 60, comma 7-sexies, Dl 104/2020 e in particolare è stato previsto che: a) l'istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021; b) in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto all'ammontare complessivo dei contributi richiesti, l'importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (5 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.Tenuto conto dell'ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, la suddetta percentuale per il calcolo del contributo da erogare è stata fissata dal provvedimento in esame nella misura del 15,6531%.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 luglio 2021, n. 498

Superbonus: interventi da parte dell'usufruttuario estero con casa segregata in un trust

Può godere del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) l'usufruttuario estero di un'unità abitativa residenziale, sulla quale sosterrà spese relative a interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Questo anche se l'immobile è segregato in un trust «autodichiarato», il cui disponente e trustee è il figlio.L'usufruttuario però è titolare del solo reddito fondiario derivante dall'immobile (quindi incapiente ai fini Irpef). Lo stesso potrà comunque accedere all'agevolazione scegliendo le altre modalità di utilizzo della stessa (sconto in fattura o cessione del credito), in luogo della detrazione diretta.Pur trattandosi di un trust «autodichiarato» – con l'effetto che, secondo l'agenzia, la proprietà dell'edificio è attribuita al disponente (figlio dell'istante) – in applicazione dell'attuale versione del comma 9, lettera a), dell'articolo 119 citato, il Superbonus potrà essere applicato, anche in capo all'usufruttuario, a condizione che, come chiarito nella Cm 24/E/2020, lo stesso sostenga le spese e che l'usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all'avvio.Riguardo invece alla dichiarata incapienza che – sempre come chiarito nella richiamata Cm 24/E/2020 – potrebbe impedire (in teoria) di fruire dell'agevolazione, in quanto la stessa non spetta a coloro che non possiedono redditi imponibili (es. le persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato), i beneficiari possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative previste dall'articolo 121, Dl 34/2020. Ciò vale anche nel caso di titolare del diritto di usufrutto, in capo al quale è imputabile il reddito fondiario derivante dall'immobile.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 luglio 2021, n. 499

Spesa sostenuta da un unico condòmino: spettanza totale del bonus facciate

Qualora l'assemblea condominiale adotti una delibera, assunta all'unanimità, al fine di autorizzare l'esecuzione dei lavori (rifacimento della facciata), e acconsenta al sostenimento dei costi da parte dell'interessato ad effettuare gli interventi, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo.Pertanto, può accedere alla detrazione del bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina modificata dall'articolo 1, comma 59, legge 178/2020), nella misura del 90%, il condòmino di un condominio minimo (tre unità immobiliari) che sostiene interamente le spese per gli interventi.Già la Cm 2/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del bonus. Inoltre, dalla lettura dell'articolo 1123 del Codice civile in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio emerge che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione». Alla luce di ciò, per fruire delle detrazioni fiscali previste per il bonus facciate è possibile utilizzare un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dall'articolo 1123 citato, a patto che l'assemblea condominiale autorizzi l'esecuzione dei lavori e, all'unanimità, acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte del condomino interessato agli interventi.Le stesse disposizioni valgono anche per il condominio minimo (costituito, cioè, da non più di otto condomini), al quale si applicano comunque le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 Codice civile, riguardanti rispettivamente la nomina dell'amministratore, con il conseguente obbligo da parte di quest'ultimo di aprire un conto corrente intestato al condominio, e il regolamento di condominio, in caso di più di dieci condomini. Per poter beneficiare del bonus facciate per i lavori effettuati sulle parti comuni, i condomìni non obbligati alla nomina dell'amministratore, non sono, altresì, tenuti a richiedere il codice fiscale e, in questo caso, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti richiesti. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 27 luglio 2021, nn. 516 e 513

Superbonus: ristrutturazione con aumento di volumetria

Circa la possibilità di accedere al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia (Cm 24/E/2020), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (nota del 2 febbraio 2021, n. 1156) ha chiarito che a differenza del Super sisma bonus la detrazione fiscale legata al Super ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante operam.In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Amministrazione giudiziaria/Adempimenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 luglio 2021, n. 496

Amministratore giudiziario e imprenditore defunto: adempimenti fiscali

Vengono chiarite le modalità di assolvimento degli obblighi dichiarativi, di versamento delle imposte e di fatturazione gravanti sull'amministratore giudiziario di un'impresa individuale, in cui il titolare era defunto, l'erede aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario ma non era nella disponibilità dell'azienda, perché oggetto di confisca. Quindi, da un lato l'erede non intendeva proseguire l'attività d'impresa ma neppure poteva, alla luce delle vicende giudiziarie, procedere alla cessazione dell'attività con chiusura della partita Iva.L'agenzia delle Entrate richiama il proprio recente parere (risposta n. 276/2021), in cui sono stati forniti chiarimenti in merito agli adempimenti fiscali a carico dell'amministratore giudiziario con riferimento agli immobili oggetto di sequestro antimafia.Con riferimento al caso oggetto di interpello, compilando il Quadro D del modello AA9 «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (Imprese individuali e lavoratori autonomi)», il custode giudiziario ha comunicato l'intenzione dell'erede di non proseguire l'attività d'impresa, senza procedere alla contestuale cessazione dell'attività con conseguente chiusura della partita Iva presumibilmente in ragione della rappresentata indisponibilità dei beni oggetto di confisca. L'erede, dunque, non può dirsi titolare dell'attività sottoposta a vincolo di indisponibilità, sia pure coobbligato nei confronti dei terzi, in quanto erede. Di conseguenza, è corretto che l'amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2020, intestando le dichiarazioni (modello Redditi PF 2021, modello Irap 2021 e modello 770/2021) al de cuius – con l'indicazione del codice fiscale del defunto e della partita Iva dell'impresa individuale – inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5). Con esclusivo riferimento al modello Redditi PF 2021, nel frontespizio, nella sezione «Dati del contribuente», deve essere barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di «dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati». Inoltre, l'amministratore giudiziario assolve gli obblighi di versamento relativi alle imposte afferenti all'impresa individuale, mediante presentazione di un modello F24 intestato a nome del titolare dell'impresa de cuius – inserendo il codice fiscale del defunto – con l'ulteriore indicazione, nel relativo frontespizio, del codice fiscale dell'erede in qualità di coobbligato, con indicazione del codice carica 7 (erede). Infine, lo stesso amministratore giudiziario assolve gli obblighi di fatturazione elettronica con l'indicazione della partita Iva dell'impresa sequestrata e del codice fiscale del titolare defunto.

Terzo settore/Attività secondarie

Dm Lavoro e Politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107, GU 26 luglio 2021, n. 177

Enti del Terzo Settore: ammesse anche attività secondarie

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definisce i criteri e i limiti per l'esercizio – da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) – di attività secondarie a quelle di interesse generale (principale). Viene infatti previsto che, se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono, gli ETS possono esercitare attività diverse a patto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, cioè siano destinate alla realizzazione delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.Il decreto definisce anche la natura secondaria delle attività diverse, precisando che tale requisito sussiste se per ciascun esercizio, alternativamente: i ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ETS; i ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente stesso.Ai fini del computo delle percentuali rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche: a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi; b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.Non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli ETS presso enti terzi.Inoltre, nel caso in cui non vengano rispettati i limiti citati, l'ETS deve effettuare, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente (Runts). In tale ipotesi l'ente è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e principali di interesse generale, inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. L'inosservanza di tali misure comporta la cancellazione dell'ETS dal Runts.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 23 luglio 2021, n. 175

Indice dei prezzi al consumo di giugno 2021

È stato pubblicato il comunicato dell'Istat che individua l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2021.L'indice (103,8) registra una variazione percentuale rispetto al mese precedente di 0,2%; una variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente di 1,4%; una variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti di 1,1%.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Dm 23 luglio 2021, GU 28 luglio 2021, n. 179

Sistema Tessera Sanitaria: proroga dei termini di trasmissione dei dati

L'annunciato decreto (cfr. comunicato del 27 luglio 2021 apparso sul sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria) che proroga i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato pubblicato.Il termine per l'invio dei dati di spesa sanitaria relativi al primo semestre 2021 è passato al 30 settembre 2021, come richiesto da alcune associazioni di categoria per le difficoltà di aggiornamento dei software.