Professione

MANOVRA/ L’estensione dei privilegi scatta solo per i nuovi crediti

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Dopo che la legge di bilancio 2018 ha esteso il privilegio generale di cui articolo 2751-bis del codice civile al credito dei professionisti per l’Iva di rivalsa e per il contributo previdenziale (si veda al riguardo l’articolo pubblicato il 5 gennaio 2018), occorre chiedersi se tale estensione riguardi unicamente i crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della predetta legge di Bilancio) oppure trovi applicazione anche per quelli sorti anteriormente. Nell’inserire la nuova previsione normativa, infatti, il legislatore non ha introdotto una norma transitoria né ha attribuito alla nuova disposizione natura di norma d’interpretazione autentica. Si rende quindi necessario ricorrere al principio generale stabilito dall’articolo 11, comma 1, delle preleggi, a norma del quale «la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo».

Alla luce di tale principio, le condotte dei soggetti devono essere disciplinate sulla scorta delle norme in vigore nel momento in cui esse hanno luogo e non in base a disposizioni sopravvenute, che non potevano essere conosciute quando tali condotte sono state poste in essere. Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9462/2015, ha sancito che, «in assenza di un’espressa disposizione derogatoria, il principio dell’irretroattività della legge, previsto dall’articolo 11 delle preleggi, fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso».

Da tale enunciato discende che dal privilegio generale restano esclusi:
• i crediti di cui trattasi sorti anteriormente al 1° gennaio 2018 verso imprese fallite per le quali lo stato passivo sia stato reso definitivo prima di tale data;
•i crediti vantati verso imprese che hanno fatto ricorso alla procedura concordato preventivo, ove la proposta sia stata approvata prima della predetta data;
•i crediti vantati nei confronti di imprese in concordato le cui proposte non siano state ancora omologate prima della medesima data dell’1 gennaio 2018.

Ciò posto, resta ulteriormente da chiedersi se l’estensione del privilegio trovi applicazione con riguardo a tutte le altre procedure concorsuali, cioè a quelle non riconducibili ai casi sopra indicati. A questo proposito occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato (si veda la sentenza n. 1034/2017) che l’evento generatore del credito di rivalsa per Iva di cui trattasi è la prestazione professionale resa prima dell’apertura della procedura concorsuale, essendo tale credito, ancorché autonomo e distinto da quello derivante da tale prestazione, a questo soggettivamente e funzionalmente connesso.

A ben vedere, quindi, ciò che rileva, ai fini dell’individuazione dei crediti cui si applica la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2018, più che lo stato della procedura, è il momento in cui i crediti sono stati generati, cioè quello nel quale la prestazione da cui essi derivano è stata completata. Pertanto, indipendentemente da altre considerazioni, l’estensione del privilegio dovrebbe trovare applicazione solo con riguardo a crediti professionali sorti dal’1° gennaio 2018, relativi a procedure aperte a decorrere da tale data, considerato che, trattandosi di crediti concorsuali, devono essere nati prima dell’avvio di queste ultime.

Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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