Adempimenti

Prima casa under 36, spazio al credito d’imposta in Redditi 2021

L’importo potrà essere indicato nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al bonus per il riacquisto della prima casa

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il Fisco aggiorna il programma di controllo del modello Redditi persone fisiche 2021 (anno d’imposta 2020). Motivo dell’aggiornamento è il nuovo credito d’imposta per l’acquisto della prima casa da parte di under 36. Al riguardo, l’Agenzia ha fornito indicazioni con la circolare 12/E/2021. Per le Entrate, il credito di imposta per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani, cosiddetta prima casa under 36, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

Al riguardo, si evidenzia che nel modello Redditi Pf 2021 non è previsto uno specifico campo in cui indicare il nuovo credito d’imposta prima casa under 36, tenuto conto che i modelli sono stati approvati prima dell’introduzione della misura agevolativa (articolo 64, commi da 6 a 10, del Dl 73/2021, cosiddetto decreto Sostegni bis).

Nella circolare, si precisa che grazie a un’implementazione dei prodotti software di compilazione e di controllo resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, sarà possibile fruire del nuovo credito d’imposta prima casa under 36 già nel modello Redditi Pf 2021. In particolare, l’importo del credito di imposta potrà essere indicato nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998.

Il codice da indicare

Per distinguere il credito d’imposta (pari all’Iva corrisposta) per acquisto prima casa under 36 dal credito d’imposta per riacquisto prima casa, il contribuente che intenda fruire del nuovo credito indicherà il codice «1» nella casella «Situazioni particolari» presente nel frontespizio e non sarà possibile compilare la colonna 1 del rigo CR7. Nell’ipotesi di compresenza del credito prima casa under 36 e del credito prima casa (anche nel caso in cui si tratti di un credito residuo già indicato nella precedente dichiarazione 730/2020, rigo 131, ovvero Redditi Pf 2020, rigo RN47, colonna 11), non è possibile indicare nel rigo CR7 entrambi i crediti e, pertanto, il contribuente dovrà esporre e usare nella dichiarazione Redditi Pf 2021 solo uno di essi, rinviando l’esposizione e l’utilizzo dell’altro credito nella dichiarazione (modelli 730 o Redditi Pf) dell’anno successivo. In ogni caso, è sempre possibile fruire nel modello Redditi Pf 2021, se più conveniente, del credito d’imposta prima casa maturato nel 2020 o nel 2021 e fruire del credito d’imposta prima casa under 36 nella modulistica dichiarativa relativa all’anno d’imposta 2021, modello 730/2022 o modello Redditi 2022.

La mancata esposizione nel modello Redditi Pf 2021 del credito d’imposta prima casa maturato nel 2020, a causa dell’impossibilità del contemporaneo utilizzo di entrambe le agevolazioni, non pregiudica il suo utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per usare in compensazione il credito d’imposta prima casa under 36 sarà comunicato con apposita risoluzione. In dichiarazione dei redditi il credito d’imposta prima casa under 36 sarà usato in diminuzione delle imposte dirette con gli stessi criteri previsti per il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998).

I regimi agevolati

Se il contribuente fruisce del regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011) o del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014), il credito d’imposta prima casa under 36 sarà prioritariamente portato in diminuzione dall’importo delle relative imposte sostitutive dovute, indicato nel rigo LM40, colonna 1.

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