I temi di NT+Modulo 24

Accordi transattivi, non si applica la tassazione separata

Gli importi erogati in costanza di rapporto di lavoro devono essere tassati secondo gli scaglioni Irpef ordinari e sono soggetti ad addizionale comunale e regionale

di Cristian Valsiglio

Le risposte a interpello n. 343 e n. 344 delle Entrate hanno ribadito che gli importi erogati a titolo transattivo, laddove relazionabili al rapporto di lavoro, devono essere tassati (si veda il precedente articolo «Lavoro dipendente, prelievo ordinario sull'accordo transattivo»).

Le fattispecie, oggetto del quesito, sono particolari, ma rientranti nelle ordinarie soluzioni gestionali volte ad evitare la prosecuzione del contenzioso e una sentenza del giudice.

Con la risposta n. 343, l’istante ha esposto il caso di una cessione di ramo d’azienda cui corrispondeva un’impugnazione del lavoratore relativa alla cessione stessa e a differenze retributive. Come spesso capita, anche in quell’occasione, a fronte delle rinunce alle pretese del lavoratore, il datore ha corrisposto un importo lordo «a titolo di transazione generale e novativa».

Con la risposta n. 344 è stata analizzata la situazione di lavoratori dipendenti in contenzioso col datore per presunti compensi collegati a perizie tecniche immobiliari. Anche in questo caso si è pervenuto ad un accordo conciliativo con corresponsione di un importo al fine di evitare la prosecuzione del contenzioso. L’articolo 51, comma 1, del Tuir ha introdotto il principio generale di omnicomprensività dell’imponibile fiscale tramite il quale tutte le erogazioni relazionabili al rapporto di lavoro dipendente devono essere assoggettate a prelievo fiscale.

Come chiarito dalla circolare 326/1997 «rientrano in tale nozione le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso». A mente di tale interpretazione, l’Agenzia delle entrate in entrambe le risposte in commento conferma che le somme erogate in relazione al rapporto di lavoro a titolo transattivo devono essere tassate.

Non è invece applicabile alle predette fattispecie l’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir riferibile agli obblighi di non fare in quanto le somme erogate sono chiaramente relazionabili al rapporto di lavoro e non possono essere ricondotte, quindi, alla classificazione tributaria dei redditi diversi.

Una volta chiarita l’imponibilità, è necessario soffermarsi sulla modalità di tassazione: ordinaria o separata. In merito a quest’ultimo aspetto, l’agenzia delle Entrate commenta l’articolo 17 del Tuir in materia di applicabilità della tassazione separata.
A parere delle Entrate non è applicabile la tassazione separata prevista dalla lettera a) dell’articolo sopra richiamato in quanto norma volta alla tassazione di «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, (…), nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».Per quanto riguarda la lettera a), del predetto articolo, viene fatta notare l’inapplicabilità al caso in questione, «in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, anche a seguito della conciliazione, con la società cessionaria». Le fattispecie analizzate dal Fisco non riguardano, pertanto, somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

È anche esclusa l’applicabilità della tassazione separata prevista dalla lettera b) secondo la quale la predetta modalità di tassazione può riguardare «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49». Infatti, le somme sono concesse in virtù di un accordo tra le parti e la corresponsione non trova la fonte in leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi.

È inapplicabile, altresì, la disposizione di cui alla lettera i), rivolta alle: «indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni». Infatti, nei casi analizzati non siamo di fronte a importi erogati a titolo risarcitorio.

Si conclude quindi che gli importi erogati a titolo transattivo in costanza di rapporto di lavoro devono essere considerati reddito di lavoro dipendente e devono essere tassati secondo la modalità ordinaria: ossia, tramite l’applicazione degli scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del Tuir e applicando, altresì, le addizionali regionali e comunali.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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