Imposte

Raccolta fondi, esenti Iva le attività fatturate alla Sgr

Nella riposta a interpello 11/2023 l’Agenzia chiarisce che le attività di fundraising fatturate a una Sgr che gestisce un fondo di private debt possono considerarsi esenti

di Alessandro Germani

Le attività di fundraising fatturate a una Sgr che gestisce un fondo di private debt possono considerarsi esenti Iva. Così la risposta a interpello 11/2023 delle Entrate.

Una Sgr Alfa ha istituito un Fia (fondo di investimento alternativo) mobiliare di private debt e si è affidata a Beta per alcuni servizi relativi alle strategie di commercializzazione del fondo (servizi di fundraising). Viene chiesta conferma che tali attività possano essere esenti Iva ex articolo 10, comma 1 numero 1, del Dpr 633/1972. Per l’istante, anche sulla base di risposte passate, tra cui la n. 631 del 2021, la risposta sarebbe positiva, anche in base al fatto che il Fia sarebbe parificato a un Oicvm qualificandosi come fondo comune di investimento. In subordine, l’esenzione avverrebbe in base al combinato dei numeri 4 e 9 dell’articolo 10, come prestazioni di intermediazione relativa a titoli, trattandosi di attività di identificazione di potenziali controparti interessate ad investire in quote del fondo (circolari Abi n. 24/99 e 37/97).

L’Agenzia richiama la risposta n. 489 del 2022 (si veda il Sole 24 Ore del 6 ottobre 2022) che aveva riguardato una serie di servizi esternalizzati dalla Sgr a un terzo. Viene ribadito che la declinazione caso per caso dei principi unionali e di prassi spetta sempre al contribuente. Non vi è dubbio che il Fia sia parificabile a un Oicv (così anche la risposta n. 628 del 2020), e ciò dovrebbe portare ad una risposta positiva circa l’esenzione Iva delle prestazioni di fundraising. Tuttavia in conclusione l’Agenzia lascia l’onere al contribuente di valutare la sussistenza dell’esenzione ex articolo 10, comma 1 numeri 1, 4 e 9. Sembrerebbe che almeno la previsione di un’esenzione imperniata sull’attività di finanziamento tipica di un fondo di private debt possa sussistere. È vero, infatti, che la declinazione dei casi più complessi debba competere al contribuente, ma laddove le casistiche appaiono chiare un po’ di certezza in più non guasterebbe.

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