Adempimenti

La fattura elettronica «slitta» il versamento Iva per gli autotrasportatori

di Antonio Zappi


Il Dl 119/2018 ha riformato l’impianto dell’Iva anche in tema di emissione e annotazione delle fatture emesse e, a decorrere dal 1° luglio 2019, il nuovo articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72 consentirà l’emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione semplicemente indicando la volontà di avvalersi di questo differimento specificandolo nel documento (nuovo articolo 21, comma 2, lettera g-bis del Dpr 633/1972).

Come precisato nella relazione illustrativa al decreto, per la generalità dei contribuenti l’estensione del termine per l’emissione delle fatture non muta né il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione, ma un’ipotesi di differimento per il versamento del tributo potrebbe, invece, generarsi per i contribuenti di uno specifico settore in «regime speciale».

Per gli autotrasportatori, infatti, l’articolo 74, comma 4, del Dpr 633/1972 ammette alcune semplificazioni che consistono anche nella possibilità di emettere un’unica fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi effettuate in ciascun trimestre solare nei confronti del medesimo committente, annotare le fatture entro il trimestre solare successivo a quello di emissione ed eseguire le liquidazioni e i versamenti Iva con cadenza trimestrale.

La fattura riepilogativa di tali contribuenti deve essere emessa non oltre la data del pagamento del corrispettivo, potendo comprendere una serie di prestazioni di trasporto già eseguite. Nell’ipotesi in cui gli autotrasportatori si avvalgano della facoltà di annotare le fatture nel trimestre solare successivo a quello di emissione delle stesse, viene, di conseguenza, differito anche il versamento della relativa imposta (circolare 252/1998).
Nell’attualità, quindi, se un autotrasportatore avesse effettuato nel terzo trimestre 2018 due prestazioni di trasporto il 13 luglio e il 18 agosto ed il pagamento delle prestazioni fosse stato eseguito il 22 settembre, la fattura riepilogativa delle operazioni del trimestre per essere tempestiva doveva essere emessa non oltre la data del 22 settembre scorso, con possibile annotazione della stessa nel 4° trimestre e versamento dell’Iva entro il 16 febbraio 2019.

Dal luglio 2019, invece, l’e-fattura riepilogativa per operazioni effettuate nelle stesse date potrà essere differita di 10 giorni, ovvero fino al 2 ottobre ed essa si considererà emessa in tale data in cui verrà trasmessa al Sistema di interscambio (Sdi): tale circostanza potrebbe far slittare di un altro trimestre il momento del versamento del tributo. Nel regime speciale, infatti, esso dipende dal momento di annotazione della e-fattura che, a quel punto, sarebbe effettuabile anche nel 1° trimestre del 2020 (trimestre successivo alla data di emissione della e-fattura), spostando così il versamento del tributo al 16 maggio del medesimo anno: è questo un particolare caso in cui il differimento del termine previsto per la fatturazione attiva potrebbe generare per l’Erario un rinvio nella percezione dell’Iva dovuta.

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