Finanza

Gli Utp crediti privilegiati fuori da piani attestati e accordi di ristrutturazione

L’altra faccia delle garanzie statali sui prestiti in caso di impossibilità a pagare

di Paolo Rinaldi

Il Codice della crisi di impresa si avvia all’entrata in vigore, prevista per il 16 luglio, pur mantenendo gran parte dell'impostazione prevista dal decreto di marzo, che a sua volta modificava, recependo la direttiva Insolvency, un Codice della crisi risale alla legge delega 155 del 2017 e a una prima pubblicazione nel febbraio 2018. Nel frattempo, sono trascorsi cinque anni e le normative di supporto emergenziale con garanzia pubblica (Sace e Mcc) hanno trovato ampia applicazione da parte del sistema finanziario, modificato radicalmente la qualità dei passivi delle aziende italiane, con forte rafforzamento del sistema bancario.

Nel corso di tre anni – dalla primavera 2019 a quella 2022 – le garanzie pubbliche ai crediti delle istituzioni finanziarie hanno accompagnato in parte erogazioni di “reale nuova finanza”, e in parte – non piccola – operazioni di rifinanziamento di debiti non scaduti, purché vi fosse una piccola (25%) erogazione di nuova finanza. Ferme restando le considerazioni sulla eventuale revocabilità o meno di tali operazioni, vanno esaminate le conseguenze di questi prestiti sul passivo.

Finché l'azienda performa, tali finanziamenti appaiono e sono crediti bancari chirografari, ma appena l'azienda non performa e diventa Utp (unlikely to pay), ed escussa la garanzia pubblica tra l'80% e il 90% (anche 100% in taluni casi), essi si trasformano in un “nuovo” credito, questa volta privilegiato e con grado altissimo. Dr. Jeckill e Mr. Hyde, se si volesse fare un paragone letterario.

Ne consegue un radicale spostamento di equilibrio nel passivo dell'impresa, “creando” un credito con priorità nell'incasso rispetto a quelli dei fornitori, dell'Erario e dell'Inps e talvolta rendendo inevitabile il ricorso al concordato preventivo per risanare la posizione.

Si tratta di un effetto negativo certamente non voluto e che può essere risolto o riducendo ex lege il grado del privilegio dei crediti, oppure – mantenendo tale grado – consentendo la ristrutturazione di tali “nuovi” crediti privilegiati.

Nell'attuale ordinamento, l'unico strumento che consente di ristrutturare i crediti privilegiati è rappresentato dall'articolo 160, comma 2 della legge fallimentare, che è applicabile solo nei concordati preventivi.

In tutti gli altri contesti – di minore gravità – nei quali si ricorre ad accordi di ristrutturazione dei debiti o a piani attestati, non è consentito ristrutturare questi crediti privilegiati, mentre si può ristrutturare altro credito pubblico – Erario e Inps – attraverso la transazione fiscale ex articolo 182-ter della legge fallimentare.

Una possibile soluzione potrebbe essere un intervento legislativo ad hoc che possa estendere la transazione fiscale (ed il relativo cram down) anche ai crediti per garanzie pubbliche sui prestiti.

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