Imposte

Corsi di formazione, niente esenzione Iva per i docenti

La risposta a interpello 279/2023: l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata dal soggetto

di Giorgio Emanuele Degani

Le prestazioni didattiche erogate da docenti dotati di partita Iva in quanto professionisti nell’ambito di corsi erogati e gestiti da soggetti terzi, non sono ammesse a godere dell’esenzione dall’Iva in base all’articolo 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633/1972, sempre che non si tratti di insegnamenti e lezioni impartiti a titolo personale. Ciò in quanto l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata dal soggetto. Inoltre, sono assoggettate a Iva anche le docenze rese dai relatori che, pur non essendo professionisti, svolgono attività di docenza in maniera abituale e ciò in ossequio all’articolo 5 del Dpr 633/1972. È quanto chiarito dalla risposta a interpello 279/2023.

Il caso

La società istante, ente strumentale di una Regione, organizza e gestisce un corso triennale di formazione specifica di medicina generale.

Nell’ambito di tale corso, l’attività di insegnamento viene svolta principalmente da professionisti della materia e, nello specifico da medici.

Con l’istanza, la società ha chiesto di conoscere se per gli importi corrisposti a fronte delle attività didattiche rese dai docenti del corso di formazione, possa trovare applicazione il beneficio dell’esenzione dall’Iva previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633/1972.

Il quadro normativo

La norma recepisce nel nostro ordinamento l’articolo 132 della direttiva n. 2006/112/Ce secondo cui possono essere esentate dall’imposta le prestazione di insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale rese da enti di diritto pubblico o da organismi riconosciuti come aventi finalità simili, ovvero le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario.

Pertanto, l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’Iva è subordinato al ricorre di due requisiti: da un lato, uno oggettivo, relativo alle prestazioni rese che devono essere in concreto di natura educativa e di didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale; dall’altro, uno soggettivo, ossia che tali attività siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni che perseguano uno scopo o finalità simili a quelli promossi dagli enti di diritto pubblico.

La ratio della norma è quella di voler assicurare una stretta connessione tra l’attività in concreto svolta e la qualità del soggetto che rende la prestazione didattica e formativa, evitando che ci possa essere un incremento dei costi finali della didattica e della formazione in ragione dell’applicazione dell’Iva, con conseguente distorsione della concorrenza tra soggetti pubblici e privati che forniscono i servizi di istruzione.

Le posizioni di prassi

L’agenzia delle Entrate si è già espressa sul tema in diverse occasioni (si vedano le risposte a interpello n. 457/2021 e n. 237/2019; risoluzione n. 100/2005), rilevando che l’attività formativa, svolta nell’ambito di corsi gestiti da soggetti terzi, da singoli insegnanti è esente dall’Iva se le lezioni sono impartite «per conto proprio e sotto la propria responsabilità», circostanza che si verifica quando il docente non viene retribuito «in caso di impedimento» e perde gli onorari «in caso di soppressione dei corsi». Al contrario, è da assoggettare all’Iva l’attività formativa effettuata ad un istituto che organizza corsi scolastici e di formazione professionale, quando è l’istituto stesso ad assumersi il rischio per la gestione dei corsi in parola. In particolare, non impartisce lezioni «a titolo personale» il docente che operi nell’ambito di corsi di formazione proposti da un ente terzo che sia responsabile dell’istituto di formazione nel cui ambito il docente ha impartito lezioni, ossia operi abitualmente.

Da ciò consegue che le prestazioni formative effettuate, nell’ambito di un corso di formazione realizzato da un soggetto terzo, dai singoli docenti devono essere assoggettate ad Iva nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita Iva in quanto professionisti, per cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell’articolo 5 del Dpr 633/1972.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©