Soggetta ad Iva l’attività di assistenza sociale svolta dalla Onlus
Premesso che, qualunque sia il regime in cui l’associazione Onlus venga a trovarsi, per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi, dovrà necessariamente essere in possesso della partita Iva, occorre rilevare che, come specificato nella risoluzione 238/E del 26 agosto 2009 dell’agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, l’attività di assistenza sociale non viene individuata fra quelle ricomprese ai numeri da 18 a 21 e 27 ter dell’articolo 10 della legge Iva e, quindi, non rientra fra le attività esenti. L’aliquota Iva applicabile sarà quindi quella ordinaria e la fatturazione, essendo indirizzata a un organismo dello stato sarà soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment; articolo 17-ter del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633) e dovrà essere presentata tramite fatturazione elettronica.
Il padre detrae le spese di ristrutturazione dell’immobile di cui detiene il 25% di usufrutto
di Alessandro Borgoglio
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