Imposte

Bollo forfettario solo su documenti informatici trasmessi telematicamente

La risposta a interpello 558/2022: i contratti e documenti sottoscritti digitalmente, anche in assenza dell’intervento dell’ufficiale rogante, devono essere iscritti in repertorio e registrati in termine fisso

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

I contratti e documenti sottoscritti digitalmente, anche in assenza dell’intervento dell’ufficiale rogante, da parte di funzionari legittimati della pubblica amministrazione, devono essere iscritti in apposito repertorio e da registrare in termine fisso, nonché assoggettare ad imposta di bollo fino dall’origine in misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento, se ed in quanto documenti informatici rilsciati per via telematica, compresi i loro duplicati. Se i documenti non sono conformi alle regole stabilite dal Cad per i documenti informatici, l’imposta di bollo su originale e copia dichiarata conforme è pari a 16 euro per ogni foglio.

Questa la sintesi della risposta a interpello 558 del 17 novembre 2022 dove l’Agenzia opera una ricostruzione interpretativa che tocca vari aspetti prendendo spunto da una istanza che tendeva a conoscere da un lato i limiti di applicabilità dell’obbligo di annotazione nel repertorio (articolo 67 del Dpr 131/86) di atti aventi ad oggetto concessioni demaniali sottoscritti digitalmente e dall’altro l’applicabilità dell’imposta di bollo prima della loro registrazione e sui duplicati dell’atto digitale. L’interpretazione della risposta offre concetti di utilità e portata generale per i contribuenti.

Il repertorio

La formalità di iscrizione nel repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, è richiesta in capo non solo ai notai, ufficiali giudiziari, segretari, pubblici ufficiali o delegati della pubblica amministrazione, ma anche a qualsiasi funzionario autorizzato alla stipulazione di contratti.

L’imposta di bollo

Gli atti degli enti pubblici rilasciati per via telematica, compreso gli estratti o copie conformi all’originale, sono soggetti ad imposta di bollo in misura forfettaria di euro 16 senza tenere conto della dimensione del documento (articolo 4, comma 1-quater, e nota a margine tariffa, parte I allegata al Dpr 642/72). Gli atti informatici in questione, rilasciati per via telematica, devono risultare in tutto conformi alle regole tecniche in materia stabilite dall’articolo 71 del Dlgs 82/2005 (Cad) e linee guida Agid, ivi compresi i duplicati e le copie informatiche (articolo 23-bis e Dpcm 13 novembre 2014). Se mancano i descritti requisiti, anche se gli atti vengono inviati a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, ma sono dei semplici file formato «pdf», l’imposta di bollo è dovuta ordinariamente quali atti e documenti cartacei ed anche per le copie dichiarate conformi all’originale, in misura pari a 16 euro per ogni foglio (se prodotto meccanograficamente 100 linee o frazione).

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