Adempimenti

Commercialisti, i codici Ateco aggiornati a gennaio sono operativi dal 1° aprile

La modifica riguarda anche i commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo. In caso di codice errato la sanzione va da 500 a 2mila euro

di Gianluca Dan

È passata un po’ in sordina la modifica dei codici Ateco attuata dall’Istat che ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 aggiornamento 2022 per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Per consentire la sua implementazione operativa, i nuovi codici saranno adottati per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

La rilevanza dei codici Ateco, forse a volte poco considerata, è oggi nota a tutti per dei motivi prettamente legati ai provvedimenti emergenziali emessi per fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dal Covid-19. Solo per citare alcuni dei provvedimenti si pensi dapprima ai Dpcm che avevano individuato le attività essenziali e quelle sospese sulla base dei codici e, successivamente i diversi decreti che hanno erogato sovvenzioni, nelle diverse forme di contributi o crediti d’imposta, a specifiche attività individuate proprio dai codici Ateco. La scelta del corretto codice assume quindi importanza non solo statistica, ricordando che come riportato nelle istruzioni al modello Iva l’indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, preclude l’irrogazione delle sanzioni. In caso di omessa dichiarazione di variazione del codice Ateco, infatti, la sanzione da pagare va da 500 a 2.000 euro (articolo 5, comma 6, Dlga 471/1997), sanzione ridotta ad un quinto del minimo se si provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dall’invito dell’amministrazione.

La comunicazione della variazione

Per comunicare la variazione del Codice bisogna presentare, a partire dal 1° aprile, il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.

Commercialisti iscritti alla sezione A dell’Albo

È di pochi giorni fa l’informativa 33 pubblicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti che ricorda che, a seguito dell’aggiornamento dei codici Ateco sono tenuti a comunicare la modifica i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell'Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12.

I codici aggiornati

Il dettaglio completo dei cambiamenti e le relative tabelle di corrispondenza sono riportati nell'allegato metodologico. Per facilitare l’individuazione dei cambiamenti rispetto alla classificazione aggiornata nel 2021 sono state indicate in rosso le modifiche e sono state rese disponibili anche le relative tabelle di corrispondenza.

Solo per indicare alcune delle variazioni apportate:

O nella sezione C classe 10.89.09 è stata aggiunta la produzione di semilavorati ad uso di gelaterie e pasticcerie;

O sempre nella sezione C, classe 16.23, sono state aggiunte le sottovoci 16.23.21 fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno, 16.23.22 fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere);

O nella sezione M classe 69.20 rimane invariato il codice 69.20.11 servizi forniti da commercialisti mentre il codice 69.20.12 viene rinominato in servizi forniti da esperti contabili (invece di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali);

O nella sezione R classe 90.01 dalla sottocategoria 90.01.01 sono escluse le attività di gestione di teatrini mobili di burattini (marionette), cfr. 93.21.02;

O nella sezione R gruppo 93.2 è stato creato il nuovo codice Ateco 93.21.01 per le attività di gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi oltre alla creazione di un nuovo codice Ateco 93.21.02 dedicato alla gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati e predisposizione delle relative note di inclusione.

L’importanza del corretto utilizzo dei codici Ateco viene posta in risalto dallo stesso Istat che evidenzia un utilizzo sempre più frequente dell’Ateco anche per motivi non statistici e sulla spinta dell’attività di revisione internazionale (Isic e Nace) l’Istat nel corso del 2020 ha avviato e implementato un processo di aggiornamento periodico della classificazione Ateco per soddisfare con maggiore tempestività le richieste di modifica provenienti dai principali stakeholder.


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