Imposte

Bonus bollette elettriche, l’incorporante fa riferimento solo ai suoi dati

La risposta a interpello 241/2023 delle Entrate: il confronto con i costi del 2019 non deve tenere in considerazione gli importi delle società incorporate

di Luca Gaiani

In caso di fusione, calcoli stand alone per i parametri del credito di imposta sui consumi di energia elettrica della società incorporante. La risposta a interpello 241/2023 delle Entrate precisa che il confronto con i costi del 2019 non deve tenere in considerazione gli importi delle società incorporate.

Con la risposta 241, l’agenzia delle Entrate esamina l’interpello di una società che, nel corso del 2021, ha incorporato due società controllate. L’incorporante, che intende usufruire del tax credit previsto per le imprese non energivore, chiede come procedere al calcolo del costo della componente energia sostenuto nel 2019 ai fini di verificare la sussistenza della condizione di incremento – trimestre su trimestre – almeno pari al 30 per cento. La società, al fine di porre a confronto elementi omogenei, ritiene di dover confrontare il costo medio 2022 di essa incorporante con quello sostenuto nel 2019 dalle tre società all’epoca esistenti (l’incorporante e le due incorporate).

Le Entrate rispondono negativamente alla richiesta del contribuente, precisando che, ai fini dell’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica sostenuto nel trimestre 2019 corrispondente a quello del 2022 per il quale spetta il credito di imposta, la società incorporante non può utilizzare i dati di consumo relativi a Pod intestati alle società incorporate. Inoltre, trattandosi di società già costituita ed operativa al 1° gennaio 2019, l’incorporante neppure può fare riferimento al parametro forfettario, previsto solo per le società neocostituite. La società dovrà pertanto considerare il prezzo medio del corrispondente trimestre 2019 calcolato sui soli consumi riferibili alle utenze di cui essa era intestataria.

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