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Modello Eas, remissione in bonis per agganciare le agevolazioni fiscali

Entro il 30 novembre la possibilità di rimediare al mancato invio con una sanzione di 250 euro. L’obbligo non riguarda gli Ets iscritti al Registro unico

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Remissione in bonis entro il 30 novembre per il modello Eas. Si avvicina la deadline prevista per gli enti per ravvedersi nella presentazione del modello Eas. Un adempimento, da cui restano fuori gli enti del terzo settore (Ets), previsto ai fini fiscali allo scopo di monitorare le associazioni che fruiscono di specifici incentivi sotto il profilo tributario. Vale a dire il regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati e l’attuale – almeno fino al 2024 – ipotesi di esclusione Iva (articoli 148, comma 3 del Tuir, e 4 del Dpr 633/1972).

La chance di recupero

A livello applicativo, l’obbligo di presentazione del modello Eas scatta entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente o, in caso di variazione dei dati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non si tratta di termini perentori e la presentazione del modello Eas oltre i termini fissati non preclude di avvalersi dei regimi agevolativi. Gli enti che non abbiano presentato il modello Eas nei termini previsti, possono infatti beneficiare delle agevolazioni fiscali, avvalendosi dell’istituto della «remissione in bonis» (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012). Resta tuttavia ferma l’esclusione dell’applicazione delle agevolazioni per le attività svolte prima della data di presentazione del modello stesso (circolare 18/E/2018).

La sanatoria

Per l’accesso alla sanatoria, la violazione non deve essere già stata contestata e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative da parte del fisco delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. È poi necessario che l’ente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione (i.e. 31 marzo 2022). A livello operativo, spetta all’ente obbligato, fermi i requisiti indicati, procedere a:

• effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il 30 novembre prossimo;

• versare contestualmente 250 euro a titolo di sanzione.

Gli enti interessati

Attenzione, tuttavia, perché la sanatoria non riguarda tutti gli enti associativi. Espressamente esclusi dall’obbligo di presentazione del modello Eas, e dunque anche dalla chance della remissione, sono infatti gli Ets iscritti nel relativo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts, articolo 94, comma 4, del Dlgs 117/2017 o Cts).

Stando al tenore letterale, rientrano nell’ipotesi di esonero sia gli Ets di «nuova iscrizione» sia quelli provenienti dai previgenti registri di settore. È il caso, ad esempio, delle associazioni di promozione sociale (Aps). Ante riforma del Terzo settore, le Aps iscritte nei previgenti registri previsti dalla legge 383/2000 erano tenute alla presentazione del modello Eas, seppure in modalità semplificate. Con la riforma del Terzo settore cambiano invece gli effetti applicativi.

Nel caso delle Aps, con la fine della fase di trasmigrazione (avvenuta il 7 novembre) e il perfezionamento dell’iscrizione al Runts, è venuto infatti meno tale adempimento. La norma che esonera gli Ets è in vigore dal 2017 e a nulla rileverebbe la circostanza che – in attesa dei nuovi regimi fiscali del Cts – le Aps del Terzo settore continuino a fruire del regime di decommercializzazione (articolo 148, comma 3, del Tuir) e dell’esclusione Iva.

L’acquisto della veste di Ets da parte delle Associazioni di promozione sociale costituisce infatti presupposto soggettivo per fruire dell’esonero. Aspetti questi su cui si attende conferma anche da parte dell’agenzia delle Entrate, nonché aggiornamenti sulle pagine istituzionali dedicate all’adempimento del modello Eas che tengano conto delle novità della riforma.