Imposte

Sì all’imposizione parziale per l’usufrutto

Diritto di voto e partecipazione rilevanti anche per la nuda proprietà

di Alessandro Germani

Attualmente la distribuzione di dividendi a persone fisiche sconta sempre una ritenuta d’imposta del 26%. Tuttavia la distribuzione di utili prodotti fino al 2017 e deliberata fra il 2018 e il 2022 (periodo transitorio) per le partecipazioni qualificate beneficia di un’imposizione parziale. La qualificazione dipende, alternativamente, dal diritto di voto (sopra al 20%) o dal possesso del capitale (sopra al 25%). Questa regola vale anche in presenza di partecipazioni in cui vi è l’usufrutto. È questa la risposta a interpello 679/2021.

A seguito di un patto di famiglia del 2014 una società è partecipata da Tizio, Caio e Sempronio, rispettivamente all’1%, 20% e 20% in piena proprietà. Il restante 59% è in nuda proprietà (con diritto di voto) in capo a Caio e Sempronio, con usufrutto vitalizio per Tizio, che ha diritto agli utili. È in atto una distribuzione di utili prodotti fino al 2017 che possono beneficiare, a talune condizioni, di un’imposizione solo parziale.

L’Agenzia ricorda che nel caso di usufrutto spetta all’usufruttuario il diritto agli utili mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà (risoluzione 61/E/06). La legge di bilancio 2018 ha di fatto equiparato la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate (26% a titolo d’imposta). Per il periodo transitorio, però, per le distribuzioni che riguardano le qualificate si applicano le disposizioni previgenti, che comportano una parziale imponibilità. Per individuare la soglia di qualificazione l’articolo 67 del Tuir fissa due requisiti alternativi:

•il diritto di voto (superiore al 20 per cento)

•la partecipazione al capitale sociale (superiore al 25 per cento).

In caso di usufrutto/nuda proprietà questa seconda condizione va calcolata rapportando il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà con il valore della piena proprietà (risoluzione 65/E/2006 e circolare 165/E/98). Questi valori si determinano coi coefficienti del Dm 18 dicembre 2020 riferiti all’età della persona alla cui morte deve cessare l’usufrutto. Tizio ha in usufrutto il 59% senza diritto di voto, mentre la partecipazione al capitale è del 21,65%, motivo per cui la partecipazione è non qualificata ed è soggetta al 26%. Sono invece qualificate quelle di Caio e Sempronio che complessivamente ammontano al 39,83 percento e al 38,53 per cento del capitale sociale e dunque beneficiano della parziale imposizione.

La risposta a interpello 675/2021 affronta, invece, la questione dei titoli esteri ereditati e quindi non assoggettati a imposta di successione per mancanza del requisito territoriale. Ai fini del calcolo della plusvalenza, come costo di acquisto si assume quello del defunto e non invece il più favorevole valore normale all'apertura della successione (circolare 91/E/2001).

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