Adempimenti

Addio all’esterometro: invio dei dati Xml per ogni operazione

Fatturazione e comunicazione dei dati continuano a essere adempimenti distinti. Cambiano anche i codici tipo documento: sparisce per esempio il TD10

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Manca poco all’abbandono dell’esterometro, quanto meno nella forma della comunicazione cumulativa. Sarà sostituito dall’invio puntuale dei dati tramite il tracciato della fattura elettronica. In questa fase di passaggio bisognerà prestare attenzione alle codifiche e alle tempistiche da rispettare, oltre che valutare la possibilità di continuare a gestire il processo di fatturazione/integrazione/autofatturazione in modalità cartacea, per poi inviare il tracciato Xml.

Dal 1° luglio, salvo proroghe dell’ultim’ora, tutti i soggetti sono tenuti all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attraverso il formato già noto, utilizzato per gestire la fattura elettronica. La prima novità consiste nella modalità d’invio delle informazioni: fino al 30 giugno è massivo in relazione alle operazioni del trimestre solare, mentre dal 1° luglio i dati di ogni operazione saranno inviati singolarmente, tramite il file Xml in uso nell’ambito della fatturazione elettronica. Tale impostazione introduce surrettiziamente l’adozione obbligata dell’e-fattura.

Tuttavia, questo non significa che gli operatori debbano necessariamente aderire a tale impostazione e utilizzare il formato elettronico in caso di operazioni con soggetti non residenti (né per gli acquisti interni soggetti a reverse charge). Sia dal lato attivo che da quello passivo, è infatti possibile continuare a gestire le fatture su “carta”, salvo poi procedere con l’invio dei dati ai fini esterometro (che, ripetiamo, passerà sostanzialmente per l’e-fattura). Fatturazione (e registrazione) delle operazioni e comunicazione dei dati continuano pertanto a essere adempimenti distinti, assoggettati a regole differenti, in special modo per quanto concerne le tempistiche e le sanzioni applicabili. E sono proprio queste ultime caratteristiche che potrebbero far propendere taluni operatori, soprattutto quelli trimestrali, a continuare a mantenere separati gli adempimenti.

Dal punto di vista sanzionatorio, infatti, un conto è omettere/ritardare il dato dell’esterometro (2 euro a fattura con il massimo di 400 euro mensili, importi riducibili alla metà se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni successivi), altro conto è commettere violazioni in relazione all’emissione e/o registrazione delle fatture attive/passive (nulla potrà infatti essere eccepito se, pur commettendo una violazione dell’esterometro, l’adempimento “sostanziale” è stato correttamente eseguito in modalità analogica).

Bisogna però ricordare che dal 1° luglio anche coloro che intendono gestire le fatture estere in modalità cartacea, devono abbandonare i codici «tipo documento» riservati all’esterometro. Per esempio, non dovranno essere più utilizzati i codici TD10, per le fatture di acquisto intracomunitario di beni, e TD11, per quelle di acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, andranno indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, TD18 e TD17.

Diverso è il caso degli acquisti di beni da San Marino senza indicazione dell’imposta. L’articolo 8 del decreto 21 giugno 2021 prevede infatti che l’assolvimento dell’Iva debba avvenire (sempre) con le modalità previste dalle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche, ossia utilizzando il TD19 e indicando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.

Nessuna novità infine per le operazioni passive extraterritoriali, per le quali le Entrate richiedono, a meno di ripensamenti, la comunicazione dei dati. Nonostante la loro ininfluenza sia ai fini dell’imposta che dell’eventuale dichiarazione precompilata, per gli acquisti di servizi va utilizzato il tipo documento TD17 mentre per i beni il TD19, valorizzando per entrambi il codice natura N2.2.

Per le operazioni verso privati in regime OSS, si potrebbe sostenere che, per completare l’esonero dagli adempimenti Iva (fatturazione in primis), non vada compilato neppure l’esterometro. Serve però una conferma ufficiale.

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