Imposte

Società benefit, inerenza e deducibilità dei costi connessi alle iniziative non profit

Le spese sostenute per effettuare servizi di pubblica utilità non possono essere qualificate come estranee all’esercizio dell'impresa

Dal punto di vista fiscale, la normativa in materia di società benefit non disciplina espressamente il trattamento fiscale dei costi afferenti le attività per il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Sul punto, si pone una tematica sulle modalità con le quali sia possibile conciliare il principio di inerenza con la necessità di operare in modo sostenibile, mediante il bilanciamento degli interessi dei soci, dei portatori di interesse ed il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Gli impegni delle società benefit

Difatti, si ravvisano due tipologie di impegni assunti dalle società benefit, in primo luogo il perseguimento della finalità di beneficio comune – individuata nello statuto sociale come obiettivo “specifico” dell’attività economica – dall’altro, l’obiettivo di carattere “generale”, ovvero l’impegno ad operare tenendo in considerazione gli altri portatori di interesse al di fuori dei soci.

Al riguardo, in conformità al rapporto di inerenza fra atti di acquisto di beni e servizi e attività esercitata, devono ritenersi deducibili nella determinazione del reddito d’impresa quei componenti negativi reddituali i quali presentino un nesso funzionale con l’attività medesima.

Deducibilità dei costi

Il principio di inerenza, valevole tanto per i componenti negativi di reddito, quanto per quelli positivi, nulla ha, quindi, a che fare con la disposizione di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir attinente la deducibilità dei soli componenti negativi correlati a componenti positivi di reddito imponibili o esclusi.

Pertanto, considerato il duplice oggetto sociale della società benefit diretto al compimento di attività sia economica sia di beneficio comune, ne deriva che la deducibilità di costi ed oneri connessi alle iniziative non profit risulti dalla stessa natura di detti costi. Tale assunto sembrerebbe ricavabile dalla stessa normativa in materia di società benefit, ovvero dal fatto che, essendo la realizzazione del beneficio comune prescritta dal legislatore per la costituzione societaria, pena irrogazione delle sanzioni ad amministratori e collegio sindacale (qualora esistente), le spese sostenute per tale finalità non possono essere qualificate come estranee all’esercizio dell'impresa.

Conseguentemente, l’effettuazione di servizi di pubblica utilità da parte della società benefit, costituiscono per questa il perseguimento della sua finalità sociale parimenti a quanto già previsto nel suo statuto precedentemente alla trasformazione o alla costituzione stessa.

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