Adempimenti

Web tax, per le stabili organizzazioni dichiarazione e versamento con la partita Iva attribuita

di Giovanni Iaselli e Antonio Tomassini


Nel caso in cui i soggetti non residenti abbiano una stabile organizzazione o siano identificati ai fini Iva in Italia (mediante identificazione diretta in base all’articolo 35-ter del Dpr 633/1972 oppure in caso di nomina di un rappresentante fiscale in base all’articolo 17 dello stesso decreto), gli adempimenti dichiarativi e di versamento della web tax o meglio imposta sui servizi digitali (Isd) - prevista dalla legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, commi da 35 a 50 ) - sono eseguiti utilizzando la partita Iva attribuita.

In mancanza di una stabile organizzazione o di un numero identificativo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il soggetto non residente che – singolarmente o a livello di gruppo – nell’anno solare abbia soddisfatto la doppia soglia prevista in termini di ricavi (ricavi realizzati non inferiori a 750 milioni di euro; ricavi da servizi digitali in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro), deve richiedere all’agenzia delle Entrate un codice identificativo ai fini Isd.

La richiesta del codice identificativo Isd dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno dettagliate in un provvedimento delle Entrate.

Per evitare fenomeni elusivi, per tutte le obbligazioni derivanti dalla normativa Isd, la nuova norma prevede una responsabilità solidale in capo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato (società o stabili organizzazioni di altre società estere del gruppo) che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti esteri debitori della Isd.

Accertamento, sanzioni e riscossione
Per quanto riguarda l’accertamento, le sanzioni e la riscossione dell’Isd, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste ai fini Iva, in quanto compatibili. Quindi, in tema di accertamento, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Isd, l’avviso di accertamento potrà essere emesso entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Qualora sia stata presentata una dichiarazione Isd, gli avvisi di accertamento, al pari di quanto avviene ai fini Iva, possono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articolo 57 del Dpr 633/1972).

Sotto il profilo sanzionatorio, trovano applicazione le norme previste dal Dlgs 471/1997 tra le quali spiccano le sanzioni per «omessa dichiarazione» (dal 120% al 240% dell’imposta) e per «infedele dichiarazione» (dal 90% al 180% dell’imposta), oltre alla generica sanzione prevista per gli omessi versamenti (30% dell’imposta).

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

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